Art. 24 Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 1. L'alinea del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e' sostituito dal seguente: «Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), per quelli collegati alle predette lettere a) e c) ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3, e j):». 2. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016 e' sostituito dal seguente: «6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, ed e), i proprietari di immobili destinati ad attivita' agricola, ancorche' non titolari o conduttori di azienda agricola.». 3. All'alinea del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 17/2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le relative manutenzioni straordinarie». 4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2016, dopo le parole: «e di manutenzione» e' inserita la seguente: «ordinaria». 5. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 17/2016 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso di domande presentate a bando, il dirigente della struttura competente, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con proprio provvedimento, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.».