Art. 25 Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 1. La lettera b) del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attivita' venatoria), e' sostituita dalla seguente: «b) la caccia e' esercitata esclusivamente all'estero;».