Art. 25 
 
Disposizioni  in  materia  di  tassa  di  concessione  regionale  per
  l'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto
  1994, n. 64 
 
  1. La lettera b) del comma 4 dell'art. 39 della legge regionale  27
agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e  la  gestione  della  fauna
selvatica  e  per  la  disciplina   dell'attivita'   venatoria),   e'
sostituita dalla seguente: 
    «b) la caccia e' esercitata esclusivamente all'estero;».