Art. 27 
 
Disposizioni in materia di asportazione di  materiali  litoidi  dagli
  alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 
 
  1. Dopo la parte V della  legge  regionale  13  marzo  2008,  n.  5
(Disciplina  delle  cave,  delle  miniere  e  delle  acque   minerali
naturali, di sorgente e termali), e' inserita la seguente: 
  «Parte V-bis (Disposizioni in materia di asportazione di  materiali
litoidi dagli alvei) - Art. 61-bis (Procedimento  per  l'asportazione
di materiali litoidi dagli alvei). - 1. All'attivita' di asportazione
dei materiali litoidi dagli alvei si applica la  presente  legge,  in
armonia con quanto previsto dall'art.  53  della  legge  28  dicembre
2015, n. 221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per  promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso  eccessivo  di
risorse naturali), fatta eccezione per  gli  interventi  necessari  a
tutelare l'incolumita' pubblica e a garantire la sicurezza di beni  e
persone, nonche' per gli interventi di costruzione di nuove opere  di
difesa  idraulica,  di  manutenzione  di  quelle   esistenti   o   di
sistemazione  idraulica,   realizzati   dalla   struttura   regionale
competente in materia di demanio idrico. 
  2. Le aree oggetto di  interventi  di  asportazione  dei  materiali
litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE. 
  3. L'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e'
consentita,  previa  presentazione  di  apposita  domanda  da   parte
dell'interessato, esclusivamente nelle tratte  d'alveo  indicate  nel
programma degli  interventi  di  sistemazione  idraulica  predisposto
dalla struttura regionale competente in materia  di  demanio  idrico.
Tale attivita' deve, inoltre, essere finalizzata al ripristino  delle
sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalita' delle  opere
di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di  accumulo
posti a servizio di derivazioni. 
  4. La struttura competente: 
  a) verifica la completezza e la  regolarita'  della  documentazione
allegata alla domanda; 
  b) effettua i sopralluoghi necessari; 
  c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di  cui
all'art. 62; 
  d) provvede in merito alla domanda  di  autorizzazione  di  cui  al
comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 
  5. L'autorizzazione all'attivita'  di  asportazione  dei  materiali
litoidi dagli alvei e' rilasciata  con  provvedimento  del  dirigente
della struttura competente e contiene: 
  a) le prescrizioni e le  indicazioni  relative  alle  modalita'  di
svolgimento dell'attivita'; 
  b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia
della situazione geologica, idrogeologica e ambientale; 
  c)  le  prescrizioni  e  le  indicazioni  relative  alle  attivita'
finalizzate  al  ripristino  dei  luoghi  e  all'eventuale   recupero
ambientale dell'area estrattiva. 
  6. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato, entro quindici
giorni  dall'adozione,  al  richiedente  ed  e'  pubblicato  all'albo
pretorio on-line del comune o dei  comuni  interessati  per  quindici
giorni consecutivi. 
  7. L'efficacia dell'autorizzazione  all'attivita'  di  asportazione
dei materiali litoidi dagli alvei e' subordinata alla prestazione, da
parte del richiedente, di idonea  garanzia  bancaria  o  assicurativa
volta a  tutelare  il  recupero  ambientale  delle  aree  interessate
dall'attivita' di coltivazione di cava o di asportazione di materiali
litoidi dagli alvei. La garanzia deve essere costituita entro la data
di inizio dei lavori e comunque non oltre  centottanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di autorizzazione  che  ne  determina
anche l'ammontare e la durata. 
  8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente  articolo  e'
soggetto al pagamento del contributo di cui all'art. 13. 
  9. Chiunque compia atto di asportazione dei materiali litoidi dagli
alvei  in  assenza  di  autorizzazione  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa di cui all'art. 75, comma 1. Nel caso di  inosservanza
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di  autorizzazione  si
applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 75, comma 3.». 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,   la   giunta   regionale   approva,   con   propria
deliberazione, i  criteri  e  le  modalita'  di  presentazione  delle
domande, nonche' le norme tecniche e amministrative per  il  rilascio
dell'autorizzazione  all'attivita'  di  asportazione  dei   materiali
litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis della legge  regionale  n.
5/2008, come  introdotto  dal  comma  1,  comprese  le  modalita'  di
presentazione e le modalita' di calcolo  delle  garanzie  finanziarie
ivi previste.