Art. 29 
 
Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza  energetica.
  Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n.
13 (Legge europea regionale 2015), e' sostituito dal seguente: 
  «5. I mutui non possono avere una durata superiore a  trenta  anni,
incluso l'eventuale periodo di preammortamento.». 
  2. La disposizione  di  cui  all'art.  46,  comma  5,  della  legge
regionale n. 13/2015, come sostituita dal comma 1, si  applica  anche
ai mutui gia' concessi alla data di entrata in vigore della  presente
legge,  la  cui  durata  originaria  puo'  essere  rinegoziata   alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla  giunta  regionale,
con propria  deliberazione,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  3. I finanziamenti gia' concessi ai sensi dell'art. 46 della  legge
regionale n. 13/2015, anche  in  corso  di  preammortamento,  il  cui
periodo di ammortamento originario previsto  dal  relativo  contratto
sia  di  durata  non  inferiore  a  quindici  anni,  possono   essere
rinegoziati nella durata massima  non  superiore,  in  ogni  caso,  a
trenta anni, nel rispetto delle condizioni e modalita' previste dalla
deliberazione di cui al comma  2  e  a  condizione  che  il  soggetto
beneficiario non si trovi in stato  di  fallimento,  di  liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il  caso  di  concordato  con
continuita'  aziendale,  o  che  la  societa'  finanziaria  regionale
(FINAOSTA S.p.A.) non abbia gia' avviato  il  procedimento  esecutivo
per il recupero coattivo del credito. 
  4. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti gia' concessi
ai sensi dell'art. 46 della legge  regionale  n.  13/2015,  calcolato
alla data di presentazione  della  domanda  di  rinegoziazione  della
durata massima  del  finanziamento,  puo'  essere  rimborsato  in  un
periodo di tempo aumentato al massimo di quindici  anni  rispetto  al
periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo e' dato dalla
somma della  quota  capitale  delle  rate  ancora  in  scadenza  alla
predetta data. 
  5. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione  della
domanda di rinegoziazione,  restano  fermi  i  termini  di  pagamento
stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi  di  mora
ivi previsti. 
  6. Ai fini della rinegoziazione di  cui  al  presente  articolo,  i
soggetti intestatari presentano apposita domanda  a  FINAOSTA  S.p.A.
entro il 31 ottobre 2018, corredata, qualora si  tratti  di  imprese,
della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento  (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 
  7. FINAOSTA S.p.A. effettua,  qualora  si  tratti  di  imprese,  il
conteggio dell'Equivalente  sovvenzione  lorda  (ESL)  e,  verificata
l'insussistenza delle  condizioni  ostative  alla  rinegoziazione  ai
sensi del comma 3, comunica le risultanze  alla  struttura  regionale
competente in materia di risparmio energetico  e  di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili. Il dirigente della struttura regionale  competente
concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidita' derivante
dalla rinegoziazione di cui al presente articolo. 
  8. Il piano  di  ammortamento  dei  finanziamenti  derivante  dalla
rinegoziazione e' modificato, per ciascun richiedente, dalla data  di
presentazione  della  domanda.  In  caso  di  rigetto  della  domanda
presentata  ai  sensi  del  comma  6,  FINAOSTA   S.p.A.   ripristina
l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per
l'interessato  di  restituzione  della   differenza   tra   l'importo
originario della rata e quello ridotto per effetto  dell'allungamento
della  durata,  dandone  contestuale  comunicazione  alla   struttura
regionale competente di cui al comma 7. 
  9. Tutti gli oneri derivanti  dalla  rinegoziazione  sono  posti  a
carico dei soggetti beneficiari della rinegoziazione.