Art. 29 Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 1. Il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e' sostituito dal seguente: «5. I mutui non possono avere una durata superiore a trenta anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento.». 2. La disposizione di cui all'art. 46, comma 5, della legge regionale n. 13/2015, come sostituita dal comma 1, si applica anche ai mutui gia' concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria puo' essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo. 3. I finanziamenti gia' concessi ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 13/2015, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a trenta anni, nel rispetto delle condizioni e modalita' previste dalla deliberazione di cui al comma 2 e a condizione che il soggetto beneficiario non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o che la societa' finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) non abbia gia' avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito. 4. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti gia' concessi ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 13/2015, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, puo' essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di quindici anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo e' dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data. 5. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti. 6. Ai fini della rinegoziazione di cui al presente articolo, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2018, corredata, qualora si tratti di imprese, della dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. 7. FINAOSTA S.p.A. effettua, qualora si tratti di imprese, il conteggio dell'Equivalente sovvenzione lorda (ESL) e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative alla rinegoziazione ai sensi del comma 3, comunica le risultanze alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidita' derivante dalla rinegoziazione di cui al presente articolo. 8. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione e' modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 6, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente di cui al comma 7. 9. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione sono posti a carico dei soggetti beneficiari della rinegoziazione.