Art. 3 Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'avvocatura regionale), e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), e' istituita l'avvocatura regionale, in posizione di autonomia e alle dirette dipendenze del presidente della regione, alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.». 2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 6/2011, le parole: «dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attivita' professionale svolta» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio in relazione alla rilevanza dell'attivita' professionale svolta». 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla prima ridefinizione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, dell'articolazione delle strutture organizzative regionali deliberata nella legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.