Art. 3 
 
                 Avvocatura regionale. Modificazioni 
              alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6
(Istituzione dell'avvocatura regionale), e' sostituito dal seguente: 
  «1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 59  della  legge  16
maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Valle d'Aosta), e' istituita l'avvocatura regionale, in posizione  di
autonomia e alle dirette dipendenze  del  presidente  della  regione,
alla quale compete in via generale la rappresentanza e la  difesa  in
giudizio dell'amministrazione  regionale  dinanzi  alla  magistratura
ordinaria, amministrativa e contabile.». 
  2. Al comma 3 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  6/2011,  le
parole: «dal contratto collettivo regionale per l'area separata della
dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attivita'  professionale
svolta» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non  superiore  al
trattamento  economico  complessivo  determinato  per  gli  incarichi
dirigenziali di primo livello,  tenuto  conto  della  misura  massima
prevista per il trattamento economico accessorio  in  relazione  alla
rilevanza dell'attivita' professionale svolta». 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dalla prima ridefinizione, ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale   n.   22/2010,    dell'articolazione    delle    strutture
organizzative regionali deliberata  nella  legislatura  successiva  a
quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.