Art. 30 Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11 1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 - Deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 2. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 - Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2017» e: «31 dicembre 2031» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e: «31 dicembre 2032»; b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».