Art. 30 
 
Proroga di termini. Modificazione  alle  leggi  regionali  30  giugno
                 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2014,  n.
5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 - Deleghe
ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative  in  materia
di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica
e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8  settembre
1999, n.  27  (Disciplina  dell'organizzazione  del  servizio  idrico
integrato).  Proroga  straordinaria  dei  termini  di  inizio  e   di
ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi  edilizi),  le  parole:
«31 dicembre 2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2018». 
  2.  All'art.  5  della  legge  regionale  21  luglio  2016,  n.  11
(Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26  -  Nuove
disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il
controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge
regionale 10 ottobre 1950, n.  1,  e  del  regolamento  regionale  28
maggio 1981, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2017» e: «31 dicembre  2031»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre  2018»
e: «31 dicembre 2032»; 
  b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2018».