Art. 5 
 
                       Attribuzione temporanea 
               delle funzioni di direttore di AREA VdA 
 
  1.  Nelle  more  della  nomina  del  nuovo  direttore  dell'Agenzia
regionale per le erogazioni in  agricoltura  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA) di cui alla  legge  regionale
26 aprile 2007, n.  7  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  le
erogazioni in agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste - AREA VdA), mediante selezione, previo avviso pubblico,  tra
i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.  3
della medesima legge, le funzioni di direttore  sono  attribuite,  in
aggiunta all'incarico dirigenziale in essere, al dirigente  di  primo
livello  dell'assessorato  regionale   competente   in   materia   di
agricoltura.