Art. 5 Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di AREA VdA 1. Nelle more della nomina del nuovo direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA) di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste - AREA VdA), mediante selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della medesima legge, le funzioni di direttore sono attribuite, in aggiunta all'incarico dirigenziale in essere, al dirigente di primo livello dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.