Art. 6 
 
Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni all'art. 2
  della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 
 
  1. La lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  20
maggio  2002,  n.  7  (Riordino  dei  servizi  camerali  della  Valle
d'Aosta), e' sostituita dalla seguente: 
    «j) svolge attivita' nell'ambito  della  risoluzione  alternativa
delle controversie; la Regione compartecipa agli oneri attraverso  il
finanziamento di cui all'art. 12, comma 3;». 
  2. Il comma 4 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  7/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La Chambre,  per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi  e  in
coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attivita', puo'
con deliberazione del consiglio di cui all'art. 6: 
  a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto
privato, previa autorizzazione della  giunta  regionale.  Le  aziende
speciali  della  Chambre  sono  organismi   strumentali   dotati   di
soggettivita' tributaria, cui si applica la normativa statale vigente
in materia di gestione patrimoniale e  finanziaria  delle  camere  di
commercio. La  Chambre  puo'  attribuire  alle  aziende  speciali  il
compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita',
assegnando  alle  stesse  le  risorse   finanziarie   e   strumentali
necessarie; 
  b) promuovere, realizzare e gestire strutture e  infrastrutture  di
interesse  per  l'economia  regionale,  direttamente  o  mediante  la
partecipazione,  secondo  le  norme  del  codice  civile,  con  altri
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti,
a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del  decreto  legislativo
19 agosto 2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica), a societa', anche  mediante  sottoscrizione
di  aumenti  di  capitale,   previa   autorizzazione   della   giunta
regionale.».