Art. 6 Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni all'art. 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 1. La lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), e' sostituita dalla seguente: «j) svolge attivita' nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie; la Regione compartecipa agli oneri attraverso il finanziamento di cui all'art. 12, comma 3;». 2. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2002 e' sostituito dal seguente: «4. La Chambre, per il raggiungimento dei propri scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attivita', puo' con deliberazione del consiglio di cui all'art. 6: a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, previa autorizzazione della giunta regionale. Le aziende speciali della Chambre sono organismi strumentali dotati di soggettivita' tributaria, cui si applica la normativa statale vigente in materia di gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio. La Chambre puo' attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e del proprio programma di attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie; b) promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), a societa', anche mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, previa autorizzazione della giunta regionale.».