Art. 7 
 
Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione  territoriale
  della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge  regionale  6  aprile
  1998, n. 11 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 35 della legge regionale 6 aprile 1998,  n.
11 (Normativa urbanistica  e  di  pianificazione  territoriale  della
Valle d'Aosta), e' abrogato. 
  2. All'art. 38 della legge regionale n. 11/1998, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. Il Comune puo' autorizzare  in  aree  o  su  edifici  isolati,
previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e  verificata
la conformita'  al  PRG,  la  realizzazione  di  interventi  edilizi,
compresi i mutamenti di destinazione  d'uso,  relativi  ad  attivita'
agro-silvo-pastorali o artigianali e  alla  pratica  delle  attivita'
escursionistiche, altrimenti non consentiti ai sensi  degli  articoli
35,  36  e  37,  a  condizione  che  sia  assicurata  dal   promotore
dell'iniziativa  la  riduzione  della  vulnerabilita'  degli  edifici
stessi e del rischio  dell'area  attraverso  la  realizzazione  degli
interventi idonei.». 
    b) dopo il  comma  13,  come  sostituito  dalla  lettera  a),  e'
inserito il seguente: 
  «13-bis. Il comune puo' autorizzare,  previa  acquisizione  di  una
relazione tecnica asseverata e anche in deroga a quanto previsto  dal
PRG in merito alle tipologie  di  intervento  edilizio  ammesse,  gli
interventi per la riparazione di edifici e  infrastrutture  esistenti
danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi,  compresa,
ove non sia possibile la loro delocalizzazione, la ricostruzione, nel
limite massimo dei volumi preesistenti,  delle  parti  danneggiate  o
dell'intero fabbricato, anche  su  sedime  diverso  se  funzionale  a
garantire  condizioni  di  minore   vulnerabilita'   del   fabbricato
stesso.». 
  3. Al comma 1 dell'art. 90-quater della legge regionale n. 11/1998,
dopo le parole: «nei casi di riutilizzo» sono inserite  le  seguenti:
«o riqualificazione». 
  4. Dopo l'art. 90-sexies  della  legge  regionale  n.  11/1998,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 90-septies (Albergo diffuso). - 1. La realizzazione di camere
o unita' abitative per l'esercizio dell'attivita' di albergo diffuso,
come definita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n.
33/1984, e'  consentita  esclusivamente  nei  casi  di  riutilizzo  o
riqualificazione di strutture edilizie esistenti.». 
  5. In conseguenza degli eventi  alluvionali  occorsi  nel  mese  di
agosto 2017 nel Comune di Ollomont e in deroga  al  termine  previsto
dall'art. 15, comma 7, della legge regionale n. 11/1998, il Comune di
Ollomont adotta il testo preliminare della  variante  sostanziale  al
PRG entro un anno dalla ricezione dell'esito del procedimento di  cui
all'art. 15, comma 4, della medesima legge regionale n. 11/1998.