Art. 7 Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 1. Il comma 6 dell'art. 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e' abrogato. 2. All'art. 38 della legge regionale n. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Il Comune puo' autorizzare in aree o su edifici isolati, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e verificata la conformita' al PRG, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, relativi ad attivita' agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attivita' escursionistiche, altrimenti non consentiti ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, a condizione che sia assicurata dal promotore dell'iniziativa la riduzione della vulnerabilita' degli edifici stessi e del rischio dell'area attraverso la realizzazione degli interventi idonei.». b) dopo il comma 13, come sostituito dalla lettera a), e' inserito il seguente: «13-bis. Il comune puo' autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse, gli interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi, compresa, ove non sia possibile la loro delocalizzazione, la ricostruzione, nel limite massimo dei volumi preesistenti, delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato, anche su sedime diverso se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilita' del fabbricato stesso.». 3. Al comma 1 dell'art. 90-quater della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «nei casi di riutilizzo» sono inserite le seguenti: «o riqualificazione». 4. Dopo l'art. 90-sexies della legge regionale n. 11/1998, e' inserito il seguente: «Art. 90-septies (Albergo diffuso). - 1. La realizzazione di camere o unita' abitative per l'esercizio dell'attivita' di albergo diffuso, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 33/1984, e' consentita esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.». 5. In conseguenza degli eventi alluvionali occorsi nel mese di agosto 2017 nel Comune di Ollomont e in deroga al termine previsto dall'art. 15, comma 7, della legge regionale n. 11/1998, il Comune di Ollomont adotta il testo preliminare della variante sostanziale al PRG entro un anno dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui all'art. 15, comma 4, della medesima legge regionale n. 11/1998.