Art. 8 Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici 1. La struttura regionale competente in materia di programmazione di beni e servizi predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della giunta regionale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali a seguito di apposita ricognizione dei fabbisogni dell'amministrazione regionale nel biennio considerato di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000; la medesima struttura elabora e trasmette al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'elenco dei fabbisogni degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore a 1 milione di euro. 2. Il programma biennale di acquisti e il relativo elenco annuale, che deve indicare i capitoli di bilancio a copertura della relativa spesa, nonche' le modalita' di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno, sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di predisposizione. 3. La struttura regionale competente in materia di programmazione dei lavori predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della giunta regionale, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, compresi quelli finanziati ad altri enti, e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, da avviare nel triennio di riferimento, funzionali alla realizzazione di un nuovo intervento o resisi necessari nella fase di esecuzione di un intervento previsto nella programmazione precedente. 4. Il programma triennale dei lavori pubblici, gli aggiornamenti annuali e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono approvati dal consiglio regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali indicano i capitoli di bilancio o altre fonti di finanziamento a copertura della relativa spesa, nonche' le modalita' di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno.