Art. 8 
 
                Programmazione degli acquisti di beni 
                   e servizi e dei lavori pubblici 
 
  1. La struttura regionale competente in materia  di  programmazione
di beni e servizi predispone, sulla base dei  criteri  approvati  con
deliberazione della giunta regionale,  il  programma  biennale  degli
acquisti di beni e servizi  e  i  relativi  aggiornamenti  annuali  a
seguito di apposita ricognizione dei fabbisogni  dell'amministrazione
regionale nel biennio considerato di importo unitario stimato pari  o
superiore a euro 40.000; la medesima struttura elabora e trasmette al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9,  comma  2,
del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti  per  la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  l'elenco  dei
fabbisogni degli acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  stimato
unitario superiore a 1 milione di euro. 
  2. Il programma biennale di acquisti e il relativo elenco  annuale,
che deve indicare i capitoli di bilancio a copertura  della  relativa
spesa, nonche' le modalita' di approvazione di  eventuali  variazioni
in corso d'anno, sono approvati dalla giunta regionale  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo a quello di predisposizione. 
  3. La struttura regionale competente in materia  di  programmazione
dei  lavori  predispone,  sulla  base  dei  criteri   approvati   con
deliberazione della giunta  regionale,  il  programma  triennale  dei
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali,  compresi  quelli
finanziati  ad  altri  enti,  e  l'elenco   dei   servizi   attinenti
all'architettura  e  all'ingegneria,  da  avviare  nel  triennio   di
riferimento, funzionali alla realizzazione di un nuovo  intervento  o
resisi necessari nella fase di esecuzione di un  intervento  previsto
nella programmazione precedente. 
  4. Il programma triennale dei lavori  pubblici,  gli  aggiornamenti
annuali  e  l'elenco  dei  servizi   attinenti   all'architettura   e
all'ingegneria sono approvati dal consiglio  regionale  entro  il  31
marzo  dell'anno   successivo.   Il   programma   triennale   e   gli
aggiornamenti annuali indicano i capitoli di bilancio o  altre  fonti
di  finanziamento  a  copertura  della  relativa  spesa,  nonche'  le
modalita' di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno.