Art. 9 
 
                     Buoni d'ordine elettronici 
 
  1. Fermo restando il rispetto dei  principi  di  cui  all'art.  36,
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei
contratti  pubblici),  al  fine  di  garantire   la   semplificazione
nell'affidamento dei micro acquisti relativi a servizi e forniture di
importo annuo pari o inferiore a euro 1.000, e'  possibile  procedere
all'emissione di buoni d'ordine elettronici con i quali si assumono i
relativi impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio. 
  2. Il buono d'ordine elettronico deve riportare: 
  a) l'oggetto dell'acquisizione; 
  b) l'importo da pagare; 
  c) il soggetto creditore; 
  d) la scadenza dell'obbligazione; 
  e) la specificazione del vincolo costituito sullo  stanziamento  di
bilancio. 
  3. Il buono d'ordine elettronico, sostitutivo del provvedimento  di
cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016,  emesso
per il tramite di apposito applicativo informatico,  e'  sottoscritto
dal dirigente della struttura regionale competente ed  e'  sottoposto
al visto di regolarita' contabile.