Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione considera di valore preminente  tutte  le  iniziative
rivolte  a  realizzare  la  piena  integrazione  delle   persone   in
situazioni di handicap, cosi' come definito dall'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate). 
  2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e  nel
quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso  a  garantire
condizioni di vita adeguate alla dignita' di ogni cittadino,  nonche'
a  favorire  il  libero  sviluppo  della  persona  umana  e  la   sua
partecipazione sociale, culturale, politica ed  economica  alla  vita
della comunita' di appartenenza, promuove  iniziative  ed  interventi
finalizzati a migliorare le opportunita' di vita indipendente.