Art. 2 Finalita' 1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, cosi' come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignita' di ogni cittadino, nonche' a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunita' di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzati a migliorare le opportunita' di vita indipendente.