Art. 3 Interventi e ambiti 1. La Regione, nel favorire l'uguaglianza di opportunita' e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilita', promuove interventi atti a favorire la mobilita' individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per: a) l'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulati; b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacita' motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali; c) la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilita', necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacita' motoria permanente e non titolare di patente; d) il conseguimento della patente A, B o C speciali.