Art. 3 
 
                         Interventi e ambiti 
 
  1. La Regione, nel favorire  l'uguaglianza  di  opportunita'  e  la
maggiore autonomia possibile delle persone con disabilita',  promuove
interventi atti a favorire la  mobilita'  individuale  e  l'autonomia
personale mediante contributi finanziari per: 
    a) l'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare,
per il trasporto di persone permanentemente non deambulati; 
    b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso  il  cambio
automatico  di  serie,  necessario  per  i  cittadini  portatori   di
handicap, con incapacita' motoria permanente, titolari di patente  di
guida delle categorie A, B e C speciali; 
    c) la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore  o  di  un
componente  del  nucleo  familiare  della  persona  con  disabilita',
necessario al trasporto del portatore di  handicap,  con  incapacita'
motoria permanente e non titolare di patente; 
    d) il conseguimento della patente A, B o C speciali.