Art. 4 Destinatari 1. Gli interventi di cui di cui all'art. 3 sono rivolti alla persone con disabilita' che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilita'. 2. La situazione della gravita' dell'handicap e la permanente incapacita' motoria devono essere accertate dalla commissione unica di cui all'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita').