Art. 4 
 
                             Destinatari 
 
  1. Gli interventi di cui  di  cui  all'art.  3  sono  rivolti  alla
persone con  disabilita'  che  si  trovano  in  situazioni  di  grave
limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o
ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilita'. 
  2. La situazione  della  gravita'  dell'handicap  e  la  permanente
incapacita' motoria devono essere accertate dalla  commissione  unica
di cui all'art. 6 della  legge  regionale  18  ottobre  2017,  n.  60
(Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone  con
disabilita').