Art. 5 Istituzione del fondo per la mobilita' individuale e l'autonomia personale 1. La Regione istituisce un fondo pari ad euro 200.000,00 per l'annualita' 2018 per la concessione di contributi a favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 4. 2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.