Art. 5 
 
         Istituzione del fondo per la mobilita' individuale 
                       e l'autonomia personale 
 
  1. La Regione istituisce un  fondo  pari  ad  euro  200.000,00  per
l'annualita' 2018 per la  concessione  di  contributi  a  favore  dei
soggetti destinatari di cui all'art. 4. 
  2. La Giunta regionale, entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  disciplina,  con   regolamento,   la
concessione di contributi, in rapporto  ai  requisiti  economici  del
richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni
particolarmente svantaggiate.