Art. 8 Progetti pilota 1. La Regione favorisce l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di «car sharing» gratuito per i destinatari di cui all'art. 4, comma 1. 2. I progetti pilota vengono definiti entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tramite linee guida, sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, approvate con deliberazione della Giunta regionale.