Art. 8 
 
                           Progetti pilota 
 
  1. La Regione  favorisce  l'attivazione  da  parte  dei  comuni  di
progetti pilota per predisporre un servizio di «car sharing» gratuito
per i destinatari di cui all'art. 4, comma 1. 
  2. I progetti pilota vengono definiti entro e  non  oltre  sessanta
giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge  tramite  linee
guida,  sviluppate  sistematicamente   sulla   base   di   conoscenze
continuamente aggiornate e valide, approvate con deliberazione  della
Giunta regionale.