Allegato 
 
Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione   e
  l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi  per
  la  realizzazione  e  la  gestione  di   eventi   congressuali   in
  Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9
  dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel
  settore turistico e  dell'attrattivita'  del  territorio  regionale
  nonche' modifiche  a  leggi  regionali  in  materia  di  turismo  e
  attivita' produttive). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  63
della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di  attivita'  produttive),  i  criteri  e  le   modalita'   per   la
concessione, per il tramite della PromoTurismoFVG, di contributi  per
la  realizzazione  e  la   gestione   di   eventi   congressuali   in
Friuli-Venezia  Giulia,  al  fine  di  potenziare  tale  settore  sul
territorio regionale. 
 
                               Art. 2. 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1.  Possono  beneficiare  dei  contributi  di  cui  al   presente
regolamento gli organizzatori di eventi congressuali rientranti nelle
seguenti tipologie: 
      a) reti di imprese turistiche; 
      b) consorzi turistici; 
      c) Professional Congress Organizer (PCO) intesi  quali  imprese
che hanno come attivita' principale l'organizzazione e la gestione di
meeting, eventi e congressi; 
      d) altri soggetti diversi dai precedenti. 
    2. Possono essere finanziate soltanto le iniziative  comprendenti
eventi organizzati sul territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia
e  che  prevedono  la  presenza  di  un  numero  minimo  di  duecento
congressisti con pernottamento in strutture ricettive  della  regione
per almeno due notti consecutive. 
    3. Gli eventi congressuali oggetto della domanda di cui  all'art.
5, comma 2, lettera a),  punto  1)  devono  svolgersi  nei  tre  anni
successivi alla presentazione della domanda medesima. 
 
                               Art. 3. 
         Regime di aiuto applicabile e cumulo dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  in
osservanza del regolamento (UE) della Commissione,  del  18  dicembre
2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE)  1407/2013,  sono  esclusi  dall'applicazione  dello
stesso i settori di attivita' e le  tipologie  di  aiuto  individuati
all'art. 1, paragrafo 1, di  tale  regolamento  dell'Unione  europea,
richiamati nell'allegato A al presente regolamento. 
    3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013: 
      a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una  medesima
«impresa unica», non puo' superare  200.000  euro  nell'arco  di  tre
esercizi finanziari; 
      b) la concessione del contributo e' subordinata al rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante  gli  aiuti  ricevuti  dall'impresa  o,  se   ricorre   la
fattispecie di cui all'art. 2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013
o di altri regolamenti de minimis durante i due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
    4.  Il  superamento  dei  massimali  previsti   dal   regolamento
dell'Unione europea di cui al comma 1 impedisce  la  concessione  dei
contributi. 
    5. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili  con  aiuti  di
Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai  sensi  del
presente  regolamento,  se  tale  cumulo  comporta   il   superamento
dell'intensita'  di  aiuto  o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
fissati,  per  le  specifiche  circostanze  di  ogni  caso,   in   un
regolamento d'esenzione per categoria o  in  una  decisione  adottata
dalla Commissione. 
    6. Il soggetto istante e' tenuto  a  dichiarare,  all'atto  della
domanda,  nell'eventuale  fase  di  concessione  e  nella  successiva
rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. 
    7. Nel caso in cui l'intervento  benefici  di  altri  contributi,
l'importo degli stessi  viene  detratto  dall'ammontare  della  spesa
riconosciuta ammissibile a contributo. 
 
                               Art. 4. 
            Spese ammissibili e intensita' del contributo 
 
    1. Sono ammesse a contributo le spese  sostenute  successivamente
alla presentazione della domanda relative a: 
      a) canoni di locazione di strutture e centri congressuali; 
      b) costi per la fornitura di servizi di catering; 
      c) costi per la  fornitura  di  servizi  audio  video  (service
tecnici). 
    2. Sono, altresi', ammissibili le spese connesse all'attivita' di
certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto  di  accesso),  nell'importo  massimo  di
1.000 euro. 
    3. La spesa minima ammissibile e' pari a 30.000 euro. 
    4. L'intensita' del contributo concedibile non puo'  superare  il
50 percento  della  spesa  ammissibile  e  viene  graduata  ai  sensi
dell'art. 8. 
 
                               Art. 5. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal
legale rappresentate del soggetto richiedente e  redatte  a  pena  di
inammissibilita' su modello approvato da PromoTurismoFVG e pubblicato
sul suo sito  internet,  nonche'  sul  sito  internet  della  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono presentate alla  PromoTurismoFVG
stessa,  esclusivamente  per  posta  elettronica  certificata   (pec)
all'indirizzo   promoturismo.fvg@certregione.fvg.it   entro   il   30
settembre dell'anno precedente a quello di sostenimento della  spesa,
ovvero entro il 31 marzo di ogni anno limitatamente a eventi  che  si
tengono nel medesimo  anno,  ma  successivamente  alla  presentazione
della domanda. La data del ricevimento della domanda  e'  determinata
dalla data e dall'ora di ricezione della  pec  espresso  in  hh:mm:ss
attestate dal file «daticert.xlm»  di  certificazione  del  messaggio
generato  dal  sistema  in  allegato  alla  pec   e   contenente   le
informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio  di
pec inviata dal soggetto richiedente. 
    2. Le domande sono corredate della seguente documentazione: 
      a) una relazione illustrativa contenente: 
        1)  la  descrizione  dettagliata  degli  eventi  congressuali
programmati con evidenza del numero previsto di congressisti; 
        2) l'indicazione delle strutture e  centri  congressuali  che
verranno utilizzati; 
        3) i preventivi di spesa relativi ai costi per  la  locazione
delle strutture e centri congressuali,  nonche'  quelli  relativi  ai
servizi di fornitura catering e fornitura di servizi audio video; 
        4) i risultati attesi  e  le  modalita'  di  riscontro  degli
stessi; 
      b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000  attestante  gli  eventuali   altri   contributi   percepiti
dall'impresa in «de minimis», nei due anni precedenti  alla  data  di
presentazione della domanda e nell'anno in corso. 
    3. Le domande  si  considerano  validamente  presentate  se  sono
sottoscritte  con  firma  digitale  dal  legale  rappresentante   del
soggetto  richiedente  e  corredate  della  documentazione  richiesta
oppure con firma autografa del legale  rappresentante  apposta  sulla
versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite pec
corredata della documentazione richiesta, unitamente a  un  documento
d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'. 
 
                               Art. 6. 
                     Procedimento e istruttoria 
 
    1. I contributi sono concessi tramite procedimento  valutativo  a
graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale  n.
7/2000,  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza   del   termine   di
presentazione della domanda. 
    2. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti  di
legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' previsti. 
    3. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci  giorni
per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    4. Nei casi di cui al comma 3, si  applica  l'art.  7,  comma  1,
lettera a-bis), della  legge  regionale  n.  7/2000,  in  materia  di
sospensione dei termini del procedimento. 
    5. Le domande che, in esito  alla  fase  istruttoria  di  cui  al
presente  articolo,  risultino   ammissibili   a   contributo,   sono
sottoposte alla valutazione ai sensi dell'art. 7. 
    6. Nel caso in  cui  la  domanda  risulti,  in  esito  alla  fase
istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a  contributo,
PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 16-bis della legge  regionale  n.
7/2000, prima della  formale  adozione  del  provvedimento  negativo,
comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento
della  domanda,  assegnando  un  termine  di  dieci  giorni  per   la
presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di
tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento
finale. 
    7. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile  del
procedimento ne  da'  tempestiva  comunicazione  al  richiedente  nei
seguenti casi: 
      a) la domanda per accedere ai contributi e'  presentata  al  di
fuori dei termini previsti dall'art. 5, comma 1; 
      b) la domanda non e' sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante, o non e' sottoscritta con firma autografa del  legale
rappresentante ovvero non e' accompagnata da documento  di  identita'
scansionato; 
      c) il termine assegnato ai sensi del  comma  3  per  provvedere
alla  regolarizzazione   o   integrazione   della   domanda   decorre
inutilmente; 
      d) la domanda e' presentata con modalita' diverse da quelle  di
cui all'art. 5, comma 1; 
      e) la domanda e' trasmessa mediante casella di pec  diversa  da
quella del soggetto richiedente; 
      f)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione; 
      g) qualora la spesa  minima  ammissibile  risulti  inferiore  a
30.000 euro. 
 
                               Art. 7. 
          Criteri di selezione e concessione dei contributi 
 
    1. Alle domande di contributo di cui al presente  regolamento  si
applicano i seguenti criteri e punteggi: 
      a) pernottamento presso strutture ricettive  regionali  per  un
numero di notti consecutive pari a: 
        1) due (punti 1); 
        2) tre (punti 2); 
        3) quattro e oltre (punti 3); 
      b) numero di presenze di congressisti partecipanti all'evento: 
        1) da 200 a 249 (punti 1); 
        2) da 250 a 399 (punti 2); 
        3) da 400 in poi (punti 3); 
      c) provenienza dei congressisti: 
        1) prevalenza regionali (punti 1); 
        2) dal territorio nazionale,  esclusi  i  regionali,  per  un
numero pari o superiore al 20 per cento delle presenze totali  (punti
2); 
        3) dall'estero, esclusi regionali e nazionali, per un  numero
pari o superiore al 20 per cento delle presenze totali (punti 3); 
      d) servizi territoriali previsti nel programma dell'evento: 
        1)  organizzazione  del   servizio   accompagnatori   durante
l'evento (punti 2); 
        2)  previsione  di  attivita'   di   «post-tour»   successivi
all'evento, sul territorio regionale (punti 5); 
      e) presenza di relatori provenienti dall'estero (punti 1). 
    2.   La   graduatoria   e'   approvata   con   provvedimento   di
PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili, entro
il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno di  ogni  anno,
esclusivamente per le domande presentate entro il 31 marzo di ciascun
anno  per  gli  eventi  che  si  tengono  nel   medesimo   anno,   ma
successivamente alla presentazione della domanda. 
    3.   I   contributi   sono   concessi   con   provvedimento    di
PromoTurismoFVG entro i  trenta  giorni  successivi  all'approvazione
della graduatoria  di  cui  al  comma  2,  dandone  comunicazione  ai
richiedenti. Con il medesimo provvedimento e'  stabilito  il  termine
per la presentazione della rendicontazione. 
 
                               Art. 8. 
                        Misura del contributo 
 
    1.  La  percentuale  del  contributo  concesso  in  relazione  al
punteggio ottenuto  per  l'iniziativa  in  base  ai  criteri  di  cui
all'art. 7, e' determinata come segue: 
      a) da punti 3 a 11; 10% della spesa ammissibile; 
      b) da punti 12 a 14; 20% della spesa ammissibile; 
      c) da punti 15 a 18; 30% della spesa ammissibile; 
      d) da punti 19 a 22; 40% della spesa ammissibile; 
      e) da punti 23 a 26; 50% della spesa ammissibile. 
 
                               Art. 9. 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. I contributi possono essere erogati in via  anticipata,  nella
misura massima del settanta per  cento  dell'importo  del  contributo
concesso. 
 
                              Art. 10. 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1. Eventuali  variazioni  dell'iniziativa  ammessa  a  contributo
possono essere proposte presentando al Servizio competente in materia
di turismo apposita richiesta  sottoscritta  dal  titolare  o  legale
rappresentante del soggetto beneficiario,  adeguatamente  motivata  e
accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia  e  motiva  gli
scostamenti  previsti  rispetto   alle   caratteristiche   originarie
dell'iniziativa. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contribuzione ovvero
costituire una modifica sostanziale nei contenuti o  nelle  modalita'
di esecuzione della stessa. 
    3. Il Servizio competente in materia  di  turismo  provvede  alla
valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro  il
termine  di  sessanta  giorni  decorrenti   dalla   ricezione   della
richiesta. Le variazioni non comportano  un  aumento  del  contributo
concesso all'impresa beneficiaria. 
 
                              Art. 11. 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario, ai
sensi dell'art. 41  della  legge  regionale  n.  7/2000,  presenta  a
PromoTurismoFVG nei termini previsti dal provvedimento di concessione
e  utilizzando  lo  schema  approvato  dal  direttore   generale   di
PromoTurismoFVG, in particolare la seguente documentazione: 
      a) copia dei documenti di spesa,  annullati  in  originale  con
apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti
da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire  le  stesse,  da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; 
      b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
      c) dichiarazione attestante la  corrispondenza  agli  originali
delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); 
      d) una relazione sulle attivita' svolte e risultanti ottenuti; 
      e) una dichiarazione sostituiva di atto di notorieta'  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000,  attestante  il  numero  dei  partecipanti  a  ogni  evento
congressuale  e  l'effettivo  pernottamento  in  strutture  ricettive
regionali per almeno due notti consecutive; 
      f)  un  prospetto  riassuntivo  della  spesa   complessivamente
sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. 
    2.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    3. Le spese ammissibili a contribuzione sono al netto dell'IVA. 
    4. PromoTurismoFVG ha facolta' di chiedere in  qualunque  momento
l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui  al  comma
1, lettera a). 
    5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
PromoTurismoFVG  ne  da'  comunicazione  al   soggetto   beneficiario
indicando le cause e assegnando un termine massimo di  trenta  giorni
per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    6. Nel caso  in  cui  la  documentazione  permanga  irregolare  o
incompleta,  l'ufficio   competente   procede,   sulla   base   della
documentazione agli atti, alla rideterminazione  o  alla  revoca  del
contributo. 
    7. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione della rendicontazione  non  superiore  a
sessanta giorni, se  presentata  prima  della  scadenza  del  termine
stesso. 
    8. La rendicontazione e' presentata mediante pec all'indirizzo di
pec indicato da PromoTurismoFVG nel provvedimento di concessione  del
contributo; ai fini del rispetto del termine di  presentazione  della
rendicontazione della spesa fa fede la  data  e  l'ora  di  ricezione
della pec attestate secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1. 
    9. PromoTurismoFVG procede alla revoca del contributo qualora  in
sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione  degli  obiettivi
originari  o  dell'impianto  complessivo  dell'iniziativa  ammessa  a
contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti
o nelle  modalita'  di  esecuzione  tra  l'iniziativa  effettivamente
realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da
eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10. 
 
                              Art. 12. 
          Informazioni sul procedimento e nota informativa 
 
    1. Nell'ambito dei  procedimenti  contributivi  disciplinati  dal
presente   regolamento,   PromoTurismoFVG   comunica   al    soggetto
richiedente: 
      a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere  visione  degli
atti o trarne copia; 
      b) l'oggetto del procedimento; 
      c) il responsabile del procedimento,  il  suo  sostituto  e  il
responsabile dell'istruttoria; 
      d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati; 
      e) i termini per la concessione del contributo. 
    2. La  nota  informativa  assolve  all'obbligo  di  comunicazione
previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 13. 
                     Concessione dei contributi 
 
    Con deliberazione del direttore generale di PromoTurismoFVG  sono
adottati gli atti di concessione dei contributi, con indicazione: 
      a) dei termini previsti per la conclusione dell'iniziativa e la
presentazione della rendicontazione,  nonche'  per  l'erogazione  del
contributo; 
      b) degli obblighi del beneficiario; 
      c) dei casi di annullamento o revoca  del  contributo  previsti
dall'art. 11, commi 6 e 9. 
 
                              Art. 14. 
                     Liquidazione dei contributi 
 
    1.  Il  contributo  e'  liquidato  ed  erogato  a  seguito  della
conclusione dell'istruttoria della rendicontazione che deve  avvenire
entro  il  termine  di  novanta  giorni  decorrenti  dalla  data   di
ricevimento della rendicontazione  medesima  da  parte  del  soggetto
richiedente. 
    2. L'erogazione dei contributi e' sospesa nei casi  di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. 
    3. Il contributo  liquidabile  non  e'  in  ogni  caso  superiore
all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e  ritenute
ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. 
 
                              Art. 15. 
               Annullamento e revoca del provvedimento 
          di concessione e rideterminazione dei contributi 
 
    1. Il provvedimento di concessione del  contributo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a  seguito
della rinuncia del beneficiario, oppure: 
      a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda; 
      b) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata  o
e' stata presentata oltre il termine previsto  per  la  presentazione
della stessa o, nel caso  di  proroga  del  termine,  oltre  la  data
fissata nella comunicazione di concessione della proroga; 
      c) nel caso in cui non e' rispettato il  termine  previsto  per
provvedere    alla    regolarizzazione    o    integrazione     della
rendicontazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5; 
      d)  qualora  in   sede   di   rendicontazione   sia   accertata
l'alterazione degli obiettivi originari o  dell'impianto  complessivo
dell'iniziativa ammessa a contributo, ivi compresa la  riduzione  del
numero dei congressisti al  di  sotto  delle duecento  unita'  minime
previste dalla norma, ovvero sia accertata  la  modifica  sostanziale
nei contenuti o nelle modalita' di  esecuzione  tra  il  l'iniziativa
effettivamente realizzata  e  quella  oggetto  del  provvedimento  di
concessione,  come  da  eventuale  variazione  approvata   ai   sensi
dell'art. 10, comma 3; 
      e)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare  del  contributo  liquidabile   risulta
inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso. 
    4.  Il  Servizio  competente  in  materia  di  turismo   comunica
tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento  di  revoca  del
provvedimento di concessione. 
    5. La revoca del contributo comporta la restituzione delle  somme
erogate con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale  n.
7/2000. 
 
                              Art. 16. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000  e  alla  legge
regionale n. 21/2016. 
 
                              Art. 17. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Per l'anno 2017 le domande volte a ottenere  i  contributi  di
cui al presente  regolamento  devono  pervenire  entro  venti  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                              Art. 18. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
(Omissis). 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani