Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive). (Omissis). Art. 1. Finalita' e oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di attivita' produttive), i criteri e le modalita' per la concessione, per il tramite della PromoTurismoFVG, di contributi per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli-Venezia Giulia, al fine di potenziare tale settore sul territorio regionale. Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli organizzatori di eventi congressuali rientranti nelle seguenti tipologie: a) reti di imprese turistiche; b) consorzi turistici; c) Professional Congress Organizer (PCO) intesi quali imprese che hanno come attivita' principale l'organizzazione e la gestione di meeting, eventi e congressi; d) altri soggetti diversi dai precedenti. 2. Possono essere finanziate soltanto le iniziative comprendenti eventi organizzati sul territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia e che prevedono la presenza di un numero minimo di duecento congressisti con pernottamento in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive. 3. Gli eventi congressuali oggetto della domanda di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punto 1) devono svolgersi nei tre anni successivi alla presentazione della domanda medesima. Art. 3. Regime di aiuto applicabile e cumulo dei contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione dello stesso i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A al presente regolamento. 3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) la concessione del contributo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento dell'Unione europea di cui al comma 1 impedisce la concessione dei contributi. 5. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. 6. Il soggetto istante e' tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. 7. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo. Art. 4. Spese ammissibili e intensita' del contributo 1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda relative a: a) canoni di locazione di strutture e centri congressuali; b) costi per la fornitura di servizi di catering; c) costi per la fornitura di servizi audio video (service tecnici). 2. Sono, altresi', ammissibili le spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro. 3. La spesa minima ammissibile e' pari a 30.000 euro. 4. L'intensita' del contributo concedibile non puo' superare il 50 percento della spesa ammissibile e viene graduata ai sensi dell'art. 8. Art. 5. Presentazione delle domande 1. Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto richiedente e redatte a pena di inammissibilita' su modello approvato da PromoTurismoFVG e pubblicato sul suo sito internet, nonche' sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono presentate alla PromoTurismoFVG stessa, esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, ovvero entro il 31 marzo di ogni anno limitatamente a eventi che si tengono nel medesimo anno, ma successivamente alla presentazione della domanda. La data del ricevimento della domanda e' determinata dalla data e dall'ora di ricezione della pec espresso in hh:mm:ss attestate dal file «daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dal soggetto richiedente. 2. Le domande sono corredate della seguente documentazione: a) una relazione illustrativa contenente: 1) la descrizione dettagliata degli eventi congressuali programmati con evidenza del numero previsto di congressisti; 2) l'indicazione delle strutture e centri congressuali che verranno utilizzati; 3) i preventivi di spesa relativi ai costi per la locazione delle strutture e centri congressuali, nonche' quelli relativi ai servizi di fornitura catering e fornitura di servizi audio video; 4) i risultati attesi e le modalita' di riscontro degli stessi; b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante gli eventuali altri contributi percepiti dall'impresa in «de minimis», nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda e nell'anno in corso. 3. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite pec corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'. Art. 6. Procedimento e istruttoria 1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. 2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' previsti. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'art. 7, comma 1, lettera a-bis), della legge regionale n. 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento. 5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili a contributo, sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'art. 7. 6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 7. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne da' tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi: a) la domanda per accedere ai contributi e' presentata al di fuori dei termini previsti dall'art. 5, comma 1; b) la domanda non e' sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non e' sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non e' accompagnata da documento di identita' scansionato; c) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente; d) la domanda e' presentata con modalita' diverse da quelle di cui all'art. 5, comma 1; e) la domanda e' trasmessa mediante casella di pec diversa da quella del soggetto richiedente; f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione; g) qualora la spesa minima ammissibile risulti inferiore a 30.000 euro. Art. 7. Criteri di selezione e concessione dei contributi 1. Alle domande di contributo di cui al presente regolamento si applicano i seguenti criteri e punteggi: a) pernottamento presso strutture ricettive regionali per un numero di notti consecutive pari a: 1) due (punti 1); 2) tre (punti 2); 3) quattro e oltre (punti 3); b) numero di presenze di congressisti partecipanti all'evento: 1) da 200 a 249 (punti 1); 2) da 250 a 399 (punti 2); 3) da 400 in poi (punti 3); c) provenienza dei congressisti: 1) prevalenza regionali (punti 1); 2) dal territorio nazionale, esclusi i regionali, per un numero pari o superiore al 20 per cento delle presenze totali (punti 2); 3) dall'estero, esclusi regionali e nazionali, per un numero pari o superiore al 20 per cento delle presenze totali (punti 3); d) servizi territoriali previsti nel programma dell'evento: 1) organizzazione del servizio accompagnatori durante l'evento (punti 2); 2) previsione di attivita' di «post-tour» successivi all'evento, sul territorio regionale (punti 5); e) presenza di relatori provenienti dall'estero (punti 1). 2. La graduatoria e' approvata con provvedimento di PromoTurismoFVG, con contestuale riparto dei fondi disponibili, entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno di ogni anno, esclusivamente per le domande presentate entro il 31 marzo di ciascun anno per gli eventi che si tengono nel medesimo anno, ma successivamente alla presentazione della domanda. 3. I contributi sono concessi con provvedimento di PromoTurismoFVG entro i trenta giorni successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 2, dandone comunicazione ai richiedenti. Con il medesimo provvedimento e' stabilito il termine per la presentazione della rendicontazione. Art. 8. Misura del contributo 1. La percentuale del contributo concesso in relazione al punteggio ottenuto per l'iniziativa in base ai criteri di cui all'art. 7, e' determinata come segue: a) da punti 3 a 11; 10% della spesa ammissibile; b) da punti 12 a 14; 20% della spesa ammissibile; c) da punti 15 a 18; 30% della spesa ammissibile; d) da punti 19 a 22; 40% della spesa ammissibile; e) da punti 23 a 26; 50% della spesa ammissibile. Art. 9. Erogazione in via anticipata 1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del settanta per cento dell'importo del contributo concesso. Art. 10. Variazioni dell'iniziativa 1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando al Servizio competente in materia di turismo apposita richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa. 2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contribuzione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione della stessa. 3. Il Servizio competente in materia di turismo provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso all'impresa beneficiaria. Art. 11. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione della spesa, il beneficiario, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, presenta a PromoTurismoFVG nei termini previsti dal provvedimento di concessione e utilizzando lo schema approvato dal direttore generale di PromoTurismoFVG, in particolare la seguente documentazione: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); d) una relazione sulle attivita' svolte e risultanti ottenuti; e) una dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il numero dei partecipanti a ogni evento congressuale e l'effettivo pernottamento in strutture ricettive regionali per almeno due notti consecutive; f) un prospetto riassuntivo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. 2. La rendicontazione puo' essere presentata anche con le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 3. Le spese ammissibili a contribuzione sono al netto dell'IVA. 4. PromoTurismoFVG ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a). 5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, PromoTurismoFVG ne da' comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo. 7. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione non superiore a sessanta giorni, se presentata prima della scadenza del termine stesso. 8. La rendicontazione e' presentata mediante pec all'indirizzo di pec indicato da PromoTurismoFVG nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa fa fede la data e l'ora di ricezione della pec attestate secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1. 9. PromoTurismoFVG procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10. Art. 12. Informazioni sul procedimento e nota informativa 1. Nell'ambito dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento, PromoTurismoFVG comunica al soggetto richiedente: a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati; e) i termini per la concessione del contributo. 2. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Concessione dei contributi Con deliberazione del direttore generale di PromoTurismoFVG sono adottati gli atti di concessione dei contributi, con indicazione: a) dei termini previsti per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonche' per l'erogazione del contributo; b) degli obblighi del beneficiario; c) dei casi di annullamento o revoca del contributo previsti dall'art. 11, commi 6 e 9. Art. 14. Liquidazione dei contributi 1. Il contributo e' liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione che deve avvenire entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto richiedente. 2. L'erogazione dei contributi e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. 3. Il contributo liquidabile non e' in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. Art. 15. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione dei contributi 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; b) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata o e' stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; c) nel caso in cui non e' rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5; d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo, ivi compresa la riduzione del numero dei congressisti al di sotto delle duecento unita' minime previste dalla norma, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 10, comma 3; e) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso. 4. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. 5. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 16. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 21/2016. Art. 17. Disposizione transitoria 1. Per l'anno 2017 le domande volte a ottenere i contributi di cui al presente regolamento devono pervenire entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Serracchiani