Art. 4 
 
    Attivita' per il corretto utilizzo dei tirocini. Inserimento 
       dell'art. 17-quater 1 nella legge regionale n. 32/2002 
 
  1. Dopo l'art.  17-quater  della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
inserito il seguente: 
  «17-quater 1 (Attivita' per il corretto utilizzo dei  tirocini).  -
1. La Regione garantisce il corretto utilizzo dei  tirocini  mediante
attivita' di  informazione,  monitoraggio  e  controllo,  secondo  le
modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 32. 
  2. La Regione promuove apposite intese con l'Ispettorato  nazionale
del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.».