Art. 4 Attivita' per il corretto utilizzo dei tirocini. Inserimento dell'art. 17-quater 1 nella legge regionale n. 32/2002 1. Dopo l'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 e' inserito il seguente: «17-quater 1 (Attivita' per il corretto utilizzo dei tirocini). - 1. La Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attivita' di informazione, monitoraggio e controllo, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 32. 2. La Regione promuove apposite intese con l'Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.».