Art. 5 1. Dopo il comma 7 dell'art. 25 del decreto del Presidente della provincia 27 dicembre 2016, n. 36, e' aggiunto il seguente comma 7-bis: «7-bis - 1. La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, e di risorse per le attivita' istituzionali di sperimentazione del centro stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del centro resta in ogni caso al demanio provinciale. 2. Il periodo transitorio secondo il primo comma si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e al massimo fino al 2019.»