Art. 5 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 25 del decreto  del  Presidente  della
provincia 27 dicembre 2016, n. 36,  e'  aggiunto  il  seguente  comma
7-bis: 
    «7-bis - 1.  La  messa  a  disposizione  e  a  coltura  di  aree,
individuate di  comune  accordo  con  il  Centro  di  Sperimentazione
Laimburg,  e  di  risorse   per   le   attivita'   istituzionali   di
sperimentazione del centro stesso, ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito.  Il
ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe  a  disposizione  del
centro resta in ogni caso al demanio provinciale. 
    2. Il periodo transitorio secondo il  primo  comma  si  riferisce
agli anni solari 2017, 2018 e al massimo fino al 2019.»