Art. 11 Disposizioni transitorie 1. Le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano attivita' di agricoltura sociale da piu' di due anni, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa e iscriversi nell'Elenco di cui all'art. 2. 2. Allo scopo di garantire l'introduzione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale, la Provincia assume il coordinamento necessario ai fini dell'attuazione delle singole attivita' nel quadro della vigente normativa fiscale e finanziaria.