Art. 7 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  «Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della provincia per l'anno finanziario  1998  e  per  il
  triennio 1998-2000 e norme legislative collegate» 
  1. Alla fine del comma 5.1 dell'art. 21-bis della legge provinciale
11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
periodo: «I  benefici  sono  concessi  ai  sensi  e  nei  limiti  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti  «de  minimis»  e  del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo.»