Allegato 
 
    Regolamento  recante  modifiche   al   regolamento   relativo   a
disposizioni per l'attuazione  degli  interventi  promozionali  e  di
sostegno a favore del sistema universitario regionale  in  attuazione
dell'art.  7  della  legge  regionale  17   febbraio   2011,   n.   2
(Finanziamenti  al  sistema  universitario  regionale),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 197/Pres. 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
    1. Il  presente  regolamento  dispone  modifiche  al  regolamento
recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e
di  sostegno  a  favore  del  sistema  universitario   regionale   in
attuazione dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011,  n.  2
(Finanziamenti  al  sistema  universitario  regionale),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 197/Pres. 
 
                               Art. 2. 
Modifiche all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              197/2016 
 
    1. Al punto 1) della lettera d)  del  comma  1  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della  Regione  n.  197/2016  dopo  le  parole
«interventi edilizi» sono inserite le seguenti: «di acquisizione e». 
    2. All'inizio del punto 3) della lettera d) del comma 1 dell'art.
5 del decreto del Presidente della Regione n.  197/2016  prima  della
parola «ampliamento» e' inserita la seguente: «acquisizione,». 
 
                               Art. 3. 
Modifiche all'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              197/2016 
 
    Al comma 6) dell'art. 7 del decreto del Presidente della  Regione
n. 197/2016 la parola «annuali» viene eliminata. 
 
                               Art. 4. 
Modifiche all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
                              197/2016 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 197/2016 le parole  «il  31  maggio  di  ciascun  anno  di
riferimento»  sono  sostituite  dalle   seguenti   «sessanta   giorni
dall'approvazione o dall'aggiornamento del piano di cui all'art. 7». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 197/2016, sono aggiunti i seguenti commi 1-bis e 1-ter: 
      «1-bis.  In   sede   di   avvio   del   triennio   oggetto   di
programmazione, le domande per gli  interventi  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettere a), b), c), d), numero 3, ed e) sono  presentate  su
base triennale con riguardo all'intero triennio  di riferimento.  Gli
anni successivi,  le  domande  vengono  presentate  solo  qualora  il
bilancio preveda risorse aggiuntive rispetto a quanto precedentemente
indicato; in tal caso, le istanze vengono sottoposte ad  integrazione
di quanto presentato a inizio triennio, a seguito  dell'aggiornamento
dei documenti di programmazione di  cui  agli  articoli  6  e  7  del
presente regolamento e in conformita' a quanto ivi stabilito. 
      1-ter. La documentazione di cui al comma 1 lettera a) punto  1)
deve riportare l'articolazione degli interventi e dei relativi  costi
con riguardo alle singole annualita' di riferimento.». 
 
                               Art. 5. 
Modifiche all'art. 13 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              197/2016 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 197/2016 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli interventi di cui all'art. 5 vengono avviati a  partire
dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, e comunque  entro  tre  mesi
dalla comunicazione del decreto di concessione, e  non  devono  avere
durata superiore ai tre anni.». 
 
                               Art. 6. 
Modifiche all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              197/2016 
 
    1. Al comma 1) dell'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 197/2016 la parola «eccezionali» viene eliminata. 
    2. Dopo il comma 7 dell'art. 16 del decreto del Presidente  della
Regione n. 197/2016, e' aggiunto il seguente comma 7-bis: 
      «7-bis.  E'  ammessa  la  compensazione  tra  voci   di   costo
nell'ambito  degli  interventi  afferenti   al   medesimo   obiettivo
operativo, senza  previa  richiesta  di  autorizzazione,  nel  limite
massimo del cinque per cento dell'ammontare  delle  rispettive  voci.
Delle  eventuali  compensazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente
articolo e' data motivata evidenza in sede di  rendicontazione  nella
documentazione consuntiva di riferimento.». 
 
                               Art. 7. 
Modifiche all'art. 17 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              197/2016 
 
    1. Il comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 197/2016 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Sono ammissibili  a  finanziamento  le  spese  strettamente
legate  alla  realizzazione  degli  interventi  finanziabili  di  cui
all'art. 5, come specificati ai sensi dell'art. 7, comma  2,  lettera
a), sostenute a decorrere dall'1  gennaio  dell'anno  di  riferimento
rientranti nelle seguenti voci: 
        a) costi di personale interno  ed  esterno,  ivi  compresi  i
costi per assegni di ricerca, i costi di missione relativi a  viaggi,
vitto e alloggio, e l'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP), riconducibili alle iniziative oggetto di contributo; 
        b) costi di ammortamento di strumenti e attrezzature e  costi
di  utilizzo  di  beni  strumentali,  appositamente  acquistati   per
realizzare gli interventi, limitatamente al periodo di utilizzo degli
stessi per la realizzazione degli interventi per i quali i beni  sono
stati acquistati, nonche' proporzionalmente al grado di utilizzo  dei
beni; 
        c) borse di studio; 
        d) spese per viaggi  di  studio,  ivi  compreso  il  vitto  e
alloggio degli studenti; 
        e) spese per tutorato; 
        f) altri costi di  promozione,  esecuzione  e  valorizzazione
dell'attivita'; 
        g) spese per competenze  tecniche  e  brevetti,  acquisiti  o
ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito
di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e  che
non comporti elementi di  collusione,  cosi'  come  le  spese  per  i
servizi  di   consulenza   e   i   servizi   equivalenti   utilizzati
esclusivamente ai fini dell'attivita'; 
        h) altri costi  d'esercizio,  incluse  spese  per  materiali,
forniture e prodotti  analoghi,  nonche'  per  la  pubblicazione  dei
risultati, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita'; 
        i) spese relative alla concessione  e  al  riconoscimento  di
brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale; 
        j) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo  se  sostenuta  dal
beneficiario e se non e' da questi recuperabile; 
      spese  generali  supplementari   derivanti   direttamente   dal
progetto in misura non superiore al quindici per cento delle spese di
cui alle lettere da a) a j).». 
    2. Dopo il comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente  della
Regione n. 197/2016, e' aggiunto il seguente comma 4-bis: 
      «4-bis. Ai fini della determinazione  dei  contributi  per  gli
interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), n. 3), nelle spese
ammissibili sono comprese le spese relative a: 
        a) costi di acquisizione di nuovi strumenti  e  attrezzature,
ivi compresi i  costi  per  il  potenziamento  di  infrastrutture  di
ricerca gia' esistenti; 
        b) costi per il trasporto e montaggio; 
        c) ulteriori spese comprese nelle categorie di spesa previste
dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica  dei
lavori  pubblici)  riconducibili   a   interventi   di   ampliamento,
valorizzazione e conservazione,  ivi  compresa  la  ristrutturazione,
delle infrastrutture di ricerca; 
        d) IVA se sostenuta e non recuperabile.». 
    3. Dopo il comma 6 dell'art. 17 del decreto del Presidente  della
Regione n. 197/2016, e' aggiunto il seguente comma 6-bis: 
      «6-bis. Per gli interventi previsti all'articolo  5,  comma  1,
lettera d), si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  32  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». 
 
                               Art. 8. 
Modifiche all'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Regione  n.
                              197/2016 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente  della
Regione n. 197/2016, sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: 
      «2-bis. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1,  lettere
a), b), c), d), numero  3,  ed  e)  vengono  presentati  uno  o  piu'
rendiconti intermedi; i termini di  presentazione  sono  fissati  nel
decreto di concessione del contributo.  Il  rendiconto  finale  viene
presentato entro il termine massimo di novanta giorni dalla  data  di
conclusione delle attivita' inerenti al triennio di riferimento. 
      2-ter. I rendiconti di cui al comma 2-bis sono corredati da una
relazione inerente  alle  attivita'  realizzate,  comprensiva  di  un
prospetto riepilogativo dei costi.». 
 
                               Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
Visto, Il Presidente: Fedriga