Allegato Regolamento recante modifiche al regolamento relativo a disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 197/Pres. (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento recante disposizioni per l'attuazione degli interventi promozionali e di sostegno a favore del sistema universitario regionale in attuazione dell'art. 7 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 197/Pres. Art. 2. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 1. Al punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 dopo le parole «interventi edilizi» sono inserite le seguenti: «di acquisizione e». 2. All'inizio del punto 3) della lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 prima della parola «ampliamento» e' inserita la seguente: «acquisizione,». Art. 3. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 Al comma 6) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 la parola «annuali» viene eliminata. Art. 4. Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 le parole «il 31 maggio di ciascun anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti «sessanta giorni dall'approvazione o dall'aggiornamento del piano di cui all'art. 7». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016, sono aggiunti i seguenti commi 1-bis e 1-ter: «1-bis. In sede di avvio del triennio oggetto di programmazione, le domande per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 3, ed e) sono presentate su base triennale con riguardo all'intero triennio di riferimento. Gli anni successivi, le domande vengono presentate solo qualora il bilancio preveda risorse aggiuntive rispetto a quanto precedentemente indicato; in tal caso, le istanze vengono sottoposte ad integrazione di quanto presentato a inizio triennio, a seguito dell'aggiornamento dei documenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e in conformita' a quanto ivi stabilito. 1-ter. La documentazione di cui al comma 1 lettera a) punto 1) deve riportare l'articolazione degli interventi e dei relativi costi con riguardo alle singole annualita' di riferimento.». Art. 5. Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 e' sostituito dal seguente: «1. Gli interventi di cui all'art. 5 vengono avviati a partire dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, e comunque entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di concessione, e non devono avere durata superiore ai tre anni.». Art. 6. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 1. Al comma 1) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 la parola «eccezionali» viene eliminata. 2. Dopo il comma 7 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016, e' aggiunto il seguente comma 7-bis: «7-bis. E' ammessa la compensazione tra voci di costo nell'ambito degli interventi afferenti al medesimo obiettivo operativo, senza previa richiesta di autorizzazione, nel limite massimo del cinque per cento dell'ammontare delle rispettive voci. Delle eventuali compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo e' data motivata evidenza in sede di rendicontazione nella documentazione consuntiva di riferimento.». Art. 7. Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 e' sostituito dal seguente: «1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione degli interventi finanziabili di cui all'art. 5, come specificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento rientranti nelle seguenti voci: a) costi di personale interno ed esterno, ivi compresi i costi per assegni di ricerca, i costi di missione relativi a viaggi, vitto e alloggio, e l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), riconducibili alle iniziative oggetto di contributo; b) costi di ammortamento di strumenti e attrezzature e costi di utilizzo di beni strumentali, appositamente acquistati per realizzare gli interventi, limitatamente al periodo di utilizzo degli stessi per la realizzazione degli interventi per i quali i beni sono stati acquistati, nonche' proporzionalmente al grado di utilizzo dei beni; c) borse di studio; d) spese per viaggi di studio, ivi compreso il vitto e alloggio degli studenti; e) spese per tutorato; f) altri costi di promozione, esecuzione e valorizzazione dell'attivita'; g) spese per competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, cosi' come le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita'; h) altri costi d'esercizio, incluse spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, nonche' per la pubblicazione dei risultati, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita'; i) spese relative alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale; j) imposta sul valore aggiunto (IVA) solo se sostenuta dal beneficiario e se non e' da questi recuperabile; spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto in misura non superiore al quindici per cento delle spese di cui alle lettere da a) a j).». 2. Dopo il comma 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016, e' aggiunto il seguente comma 4-bis: «4-bis. Ai fini della determinazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), n. 3), nelle spese ammissibili sono comprese le spese relative a: a) costi di acquisizione di nuovi strumenti e attrezzature, ivi compresi i costi per il potenziamento di infrastrutture di ricerca gia' esistenti; b) costi per il trasporto e montaggio; c) ulteriori spese comprese nelle categorie di spesa previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) riconducibili a interventi di ampliamento, valorizzazione e conservazione, ivi compresa la ristrutturazione, delle infrastrutture di ricerca; d) IVA se sostenuta e non recuperabile.». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016, e' aggiunto il seguente comma 6-bis: «6-bis. Per gli interventi previsti all'articolo 5, comma 1, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).». Art. 8. Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016 1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 197/2016, sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: «2-bis. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 3, ed e) vengono presentati uno o piu' rendiconti intermedi; i termini di presentazione sono fissati nel decreto di concessione del contributo. Il rendiconto finale viene presentato entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di conclusione delle attivita' inerenti al triennio di riferimento. 2-ter. I rendiconti di cui al comma 2-bis sono corredati da una relazione inerente alle attivita' realizzate, comprensiva di un prospetto riepilogativo dei costi.». Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga