Art. 10 
 
                     Inserimento dell'art. 8-bis 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 8  della  legge  provinciale  sui  giovani  2007  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Collaborazione con la fondazione Franco  Demarchi).  -
1. Lo svolgimento delle attivita' disciplinate da questa  legge  puo'
essere effettuato dalla Provincia  anche  in  collaborazione  con  la
fondazione Franco Demarchi,  prevista  dall'allegato  A  della  legge
provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto  previsto  dall'accordo  di
programma ivi disciplinato.».