Art. 10 Inserimento dell'art. 8-bis nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Collaborazione con la fondazione Franco Demarchi). - 1. Lo svolgimento delle attivita' disciplinate da questa legge puo' essere effettuato dalla Provincia anche in collaborazione con la fondazione Franco Demarchi, prevista dall'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'accordo di programma ivi disciplinato.».