Art. 14 
 
                     Modificazione dell'art. 14 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 14 della  legge  provinciale  sui  giovani
2007  le  parole:  «un  membro  dell'osservatorio  permanente   sulla
condizione  dell'infanzia  e  dei  giovani  e  un  funzionario»  sono
sostituite dalle seguenti: «e due funzionari».