Art. 14 Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale sui giovani 2007 1. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «un membro dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani e un funzionario» sono sostituite dalle seguenti: «e due funzionari».