Art. 16 
 
                    Inserimento dell'art. 15-bis 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale  sui  giovani  2007,  nel
capo I-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Finalita').  -  1.  Questo  capo,  nel  rispetto  dei
principi  costituzionali,  e'  volto  a  prevenire  e  contrastare  i
fenomeni  del  bullismo  e  del  cyberbullismo,  in  tutte  le   loro
manifestazioni, al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita
educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani.»