Art. 16 Inserimento dell'art. 15-bis nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Finalita'). - 1. Questo capo, nel rispetto dei principi costituzionali, e' volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le loro manifestazioni, al fine di tutelare e promuovere percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani.»