Art. 18 
 
                   Inserimento dell'art. 15-quater 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007, nel
capo I-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art.  15-quater  (Cabina  di  regia).  -  1.  Per  coordinare  gli
interventi previsti dall'art. 15-ter,  e'  istituita  una  cabina  di
regia quale organo di supporto della Giunta provinciale con  funzioni
consultive e di proposta. 
  2. La cabina di regia e' nominata con  deliberazione  della  Giunta
provinciale per la durata della legislatura ed e' composta da: 
    a) l'assessore competente in materia di politiche giovanili o  un
suo delegato; 
    b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in  materia
di famiglia,  politiche  giovanili,  istruzione,  sanita',  politiche
sociali o i loro delegati; 
    c) un rappresentante della polizia postale; 
    d) un rappresentante della polizia locale designato dal Consorzio
dei comuni trentini; 
    e) il garante dei minori; 
    f) un rappresentante dell'Istituto provinciale per la  ricerca  e
la sperimentazione educativa (IPRASE); 
    g) un dirigente scolastico; 
    h) un rappresentante delle organizzazioni familiari; 
    i)  un  rappresentante  della  consulta  dei  genitori   prevista
dall'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006; 
    j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato; 
    k) un referente tecnico organizzativo dei piani giovanili; 
    l) un rappresentante delle associazioni  sportive  designato  dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); 
    m) due  rappresentanti  del  consiglio  provinciale  dei  giovani
previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7  del  2009,  di
cui uno individuato tra  i  membri  eletti  tra  i  componenti  della
consulta provinciale degli studenti prevista dall'art. 40 della legge
provinciale sulla scuola 2006; 
    n) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Trento; 
    o) un membro designato dalla Commissione provinciale per le  pari
opportunita' tra donna e uomo. 
  3. Il presidente della cabina di regia puo' invitare a  partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto,  i  dirigenti  delle  strutture
provinciali in relazione agli argomenti posti all'ordine del  giorno,
i rappresentanti statali competenti nonche' i soggetti esperti  nelle
specifiche tematiche oggetto di trattazione. 
  4. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista  dal  comma
2, disciplina l'organizzazione della cabina di regia e  le  modalita'
di  svolgimento  delle  attivita'  e   puo'   individuare   eventuali
articolazioni  della  stessa  cui  attribuire   lo   svolgimento   di
specifiche funzioni. 
  5. Ai componenti della cabina di regia  spetta  il  rimborso  delle
spese nella misura prevista dalla normativa  provinciale  vigente  in
materia di organi collegiali. 
  6. Le funzioni di segreteria della  cabina  di  regia  sono  svolte
dalla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  politiche
giovanili.».