Art. 18 Inserimento dell'art. 15-quater nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 15-ter della legge provinciale sui giovani 2007, nel capo I-bis, e' inserito il seguente: «Art. 15-quater (Cabina di regia). - 1. Per coordinare gli interventi previsti dall'art. 15-ter, e' istituita una cabina di regia quale organo di supporto della Giunta provinciale con funzioni consultive e di proposta. 2. La cabina di regia e' nominata con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura ed e' composta da: a) l'assessore competente in materia di politiche giovanili o un suo delegato; b) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di famiglia, politiche giovanili, istruzione, sanita', politiche sociali o i loro delegati; c) un rappresentante della polizia postale; d) un rappresentante della polizia locale designato dal Consorzio dei comuni trentini; e) il garante dei minori; f) un rappresentante dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE); g) un dirigente scolastico; h) un rappresentante delle organizzazioni familiari; i) un rappresentante della consulta dei genitori prevista dall'art. 29 della legge provinciale sulla scuola 2006; j) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato; k) un referente tecnico organizzativo dei piani giovanili; l) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); m) due rappresentanti del consiglio provinciale dei giovani previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2009, di cui uno individuato tra i membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti prevista dall'art. 40 della legge provinciale sulla scuola 2006; n) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Trento; o) un membro designato dalla Commissione provinciale per le pari opportunita' tra donna e uomo. 3. Il presidente della cabina di regia puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dirigenti delle strutture provinciali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i rappresentanti statali competenti nonche' i soggetti esperti nelle specifiche tematiche oggetto di trattazione. 4. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, disciplina l'organizzazione della cabina di regia e le modalita' di svolgimento delle attivita' e puo' individuare eventuali articolazioni della stessa cui attribuire lo svolgimento di specifiche funzioni. 5. Ai componenti della cabina di regia spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali. 6. Le funzioni di segreteria della cabina di regia sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.».