Art. 20 
 
                      Sostituzione dell'art. 17 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. L'art. 17 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 17 (Soggetti del servizio civile universale  provinciale).  -
1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono: 
    a) la Provincia, che provvede alle  funzioni  previste  dall'art.
18; 
    b) gli  enti  e  le  organizzazioni  iscritte  all'albo  previsto
dall'art.  20,  che  concorrono  al  perseguimento  degli   obiettivi
previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti; 
    c) i giovani partecipanti. 
  2. La Provincia promuove  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione
delle comunita' e dei comuni per  la  realizzazione  di  progetti  di
servizio civile universale provinciale.».