Art. 20 Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale sui giovani 2007 1. L'art. 17 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Soggetti del servizio civile universale provinciale). - 1. I soggetti del servizio civile universale provinciale sono: a) la Provincia, che provvede alle funzioni previste dall'art. 18; b) gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo previsto dall'art. 20, che concorrono al perseguimento degli obiettivi previsti da questo capo attraverso la realizzazione di progetti; c) i giovani partecipanti. 2. La Provincia promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle comunita' e dei comuni per la realizzazione di progetti di servizio civile universale provinciale.».