Art. 21 
 
                     Modificazioni dell'art. 18 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sui
giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite
dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale». 
  2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 18 della  legge  provinciale
sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) istituisce e cura l'albo degli enti  e  delle  organizzazioni
del servizio civile universale provinciale;». 
  3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007
e' sostituito dal seguente: 
  «3.  La  Provincia  e'  autorizzata  a  stipulare  accordi  con  la
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del
servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6  giugno
2016, n. 106).».