Art. 21 Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio civile universale provinciale». 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente: «d) istituisce e cura l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale;». 3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «3. La Provincia e' autorizzata a stipulare accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).».