Art. 24 Sostituzione dell'art. 21 della legge provinciale sui giovani 2007 1. L'art. 21 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Destinatari degli interventi e dei progetti). - 1. Per soddisfare le richieste dei giovani di partecipazione al servizio civile universale provinciale, la Provincia coordina e promuove la realizzazione di progetti di servizio civile da parte dei soggetti iscritti all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale. 2. I destinatari dei progetti di servizio civile universale provinciale sono i giovani partecipanti, di eta' compresa tra i diciotto e i ventotto anni. 3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'ammissione dei giovani al servizio civile universale provinciale, le modalita' di accesso, la durata del servizio, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti economici e giuridici.».