Art. 24 
 
                      Sostituzione dell'art. 21 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. L'art. 21 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituito
dal seguente: 
  «Art. 21 (Destinatari degli interventi e dei progetti).  -  1.  Per
soddisfare le richieste dei giovani  di  partecipazione  al  servizio
civile universale provinciale, la Provincia coordina  e  promuove  la
realizzazione di progetti di servizio civile da  parte  dei  soggetti
iscritti all'albo degli enti  e  delle  organizzazioni  del  servizio
civile universale provinciale. 
  2.  I  destinatari  dei  progetti  di  servizio  civile  universale
provinciale sono i giovani  partecipanti,  di  eta'  compresa  tra  i
diciotto e i ventotto anni. 
  3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le  modalita'  per
l'ammissione dei giovani al servizio civile  universale  provinciale,
le modalita' di accesso, la durata del servizio,  in  relazione  alle
differenti tipologie di progetti di impiego, i trattamenti  economici
e giuridici.».