Art. 27 
 
                     Modificazione dell'art. 23 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1.  Nella  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  23  della   legge
provinciale sui giovani 2007 le parole: «servizio civile provinciale»
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «servizio   civile   universale
provinciale».