Art. 33 Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 le parole: «Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano» sono sostituite dalle seguenti: «L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia». 2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 e' sostituito dal seguente: «3. Il consiglio provinciale dei giovani, inoltre, svolge le seguenti funzioni: a) formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei giovani sia tematiche di interesse generale; b) esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili; c) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalita' di questa legge; d) esprime il parere previsto dall'art. 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) formula proposte per la gestione delle attivita' svolte dallo sportello giovani previsto dall'art. 7-bis della legge provinciale sui giovani 2007; f) designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata ai sensi dell'articolo 15-quater della legge provinciale sui giovani 2007.».