Art. 33 
 
                      Modificazioni dell'art. 2 
                della legge provinciale n. 7 del 2009 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009 le
parole: «Il numero dei componenti e  l'organizzazione  del  consiglio
provinciale dei giovani rispecchiano» sono sostituite dalle seguenti:
«L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia». 
  2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Il  consiglio  provinciale  dei  giovani,  inoltre,  svolge  le
seguenti funzioni: 
    a) formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti  di
programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei
giovani sia tematiche di interesse generale; 
    b) esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo
stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili; 
    c) promuove iniziative e manifestazioni di particolare  interesse
attinenti alle finalita' di questa legge; 
    d) esprime il parere previsto dall'art. 3 della legge provinciale
14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); 
    e) formula proposte per la gestione delle attivita' svolte  dallo
sportello giovani previsto dall'art. 7-bis  della  legge  provinciale
sui giovani 2007; 
    f) designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata
ai sensi dell'articolo 15-quater della legge provinciale sui  giovani
2007.».