Art. 35 
 
                      Integrazione dell'art. 3 
                della legge provinciale n. 6 del 2009 
 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale  n.  6
del 2009  sono  inserite  le  seguenti  parole:  «La  Provincia  puo'
pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati  e  le  informazioni
relativi  ai  soggiorni  socio-educativi  al  fine   di   promuoverne
l'utilizzo da parte dei giovani e delle famiglie in conformita'  alle
finalita' previste dal  comma  1;  i  dati  e  le  informazioni  sono
pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.».