Art. 35 Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono inserite le seguenti parole: «La Provincia puo' pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni relativi ai soggiorni socio-educativi al fine di promuoverne l'utilizzo da parte dei giovani e delle famiglie in conformita' alle finalita' previste dal comma 1; i dati e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».