Art. 4 Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente: «b) i piani strategici dei piani giovani di zona che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, secondo le modalita' e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3; i piani giovani di zona rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunita' nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona si raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici dei piani giovani di zona; le risorse sono assegnate all'ente pubblico capofila; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente; i progetti elaborati in coerenza con i piani strategici sono selezionati dai tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, e sono approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila dei piani giovani di zona;». 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente: «c) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai soggetti che compongono i tavoli previsti dall'art. 9, comma 2, secondo le modalita' e i criteri individuati dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 3; i piani d'ambito coinvolgono giovani appartenenti a specifiche categorie della comunita' trentina; la Provincia approva e finanzia, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che contengono i progetti afferenti particolari tematiche definiti dai piani d'ambito; per la rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia si applica la normativa provinciale vigente;». 3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «progetti strategici» sono sostituite dalle seguenti: «progetti specifici»; b) le parole: «i progetti strategici possono» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti specifici possono»; c) dopo le parole: «dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo 3» sono inserite le seguenti: «; la Provincia puo' inoltre stabilire in specifiche convenzioni con i medesimi enti, le modalita' di partecipazione alla definizione e realizzazione di progetti di particolare interesse provinciale, attraverso specifici contributi; le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e gli enti attuatori e, in particolare, gli obiettivi, le attivita' da realizzare, le modalita' di attuazione e la durata delle convenzioni nonche' i finanziamenti a carico della Provincia». 4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente: «2-ter. Al fine di realizzare il sistema integrato delle politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo sono consultabili dai soggetti interessati e sono pubblicati, in tutto o in parte, sul sito internet della Provincia, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».