Art. 4 
 
                      Modificazioni dell'art. 6 
              della legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6  della  legge  provinciale
sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) i piani  strategici  dei  piani  giovani  di  zona  che  sono
predisposti dai soggetti che compongono i tavoli  previsti  dall'art.
9, comma 2, secondo le modalita' e i criteri individuati dall'atto di
indirizzo previsto dall'art. 3; i piani giovani di zona rappresentano
una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per
cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e  produttiva,
al fine dell'attivazione, anche in via sperimentale, di interventi  a
favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunita' nei
confronti delle  nuove  generazioni;  i  piani  giovani  di  zona  si
raccordano con le forme collaborative attivate ai sensi dell'art.  20
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale  sulla
scuola 2006), dove esistenti; la Provincia approva, secondo i criteri
e le modalita' stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani strategici
dei piani  giovani  di  zona;  le  risorse  sono  assegnate  all'ente
pubblico capofila; per la rendicontazione dei  finanziamenti  erogati
dalla Provincia  si  applica  la  normativa  provinciale  vigente;  i
progetti  elaborati  in  coerenza  con  i   piani   strategici   sono
selezionati  dai  tavoli  previsti  dall'art.  9,  comma  2,  e  sono
approvati dagli enti pubblici che rivestono il ruolo di capofila  dei
piani giovani di zona;». 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6  della  legge  provinciale
sui giovani 2007 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) i piani operativi dei piani d'ambito che sono predisposti dai
soggetti che compongono i  tavoli  previsti  dall'art.  9,  comma  2,
secondo le modalita' e i criteri individuati dall'atto  di  indirizzo
previsto  dall'art.  3;  i   piani   d'ambito   coinvolgono   giovani
appartenenti a specifiche  categorie  della  comunita'  trentina;  la
Provincia approva e  finanzia,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti dalla Giunta provinciale, i piani operativi che  contengono
i  progetti  afferenti  particolari  tematiche  definiti  dai   piani
d'ambito; per la  rendicontazione  dei  finanziamenti  erogati  dalla
Provincia si applica la normativa provinciale vigente;». 
  3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge  provinciale
sui giovani 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «progetti  strategici»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «progetti specifici»; 
    b) le parole: «i progetti  strategici  possono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i progetti specifici possono»; 
    c) dopo le parole: «dall'atto di indirizzo previsto dall'articolo
3» sono inserite le seguenti: «; la Provincia puo' inoltre  stabilire
in specifiche convenzioni  con  i  medesimi  enti,  le  modalita'  di
partecipazione  alla  definizione  e  realizzazione  di  progetti  di
particolare interesse provinciale, attraverso  specifici  contributi;
le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia  e  gli  enti
attuatori  e,  in  particolare,  gli  obiettivi,  le   attivita'   da
realizzare, le modalita' di attuazione e la durata delle  convenzioni
nonche' i finanziamenti a carico della Provincia». 
  4. Dopo il comma 2-bis dell'art.  6  della  legge  provinciale  sui
giovani 2007 e' inserito il seguente: 
    «2-ter.  Al  fine  di  realizzare  il  sistema  integrato   delle
politiche giovanili, i progetti e i piani previsti da questo articolo
sono consultabili dai soggetti  interessati  e  sono  pubblicati,  in
tutto o in parte, sul sito internet  della  Provincia,  nel  rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati personali.».