Art. 5 
 
                     Inserimento dell'art. 6-bis 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 6  della  legge  provinciale  sui  giovani  2007  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Supporto tecnico  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato delle politiche giovanili). - 1. La Provincia, mediante  la
messa  a  disposizione  di  operatori,   supporta   tecnicamente   la
realizzazione del sistema integrato delle  politiche  giovanili.  Gli
operatori   devono   essere   in   possesso   delle   validazioni   e
certificazioni  delle  competenze  rilasciate  nel   rispetto   delle
disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di  validazione
e  certificazione,   secondo   quanto   disciplinato   dalla   Giunta
provinciale con propria deliberazione.».