Art. 5 Inserimento dell'art. 6-bis nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Supporto tecnico per la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili). - 1. La Provincia, mediante la messa a disposizione di operatori, supporta tecnicamente la realizzazione del sistema integrato delle politiche giovanili. Gli operatori devono essere in possesso delle validazioni e certificazioni delle competenze rilasciate nel rispetto delle disposizioni provinciali e statali vigenti in materia di validazione e certificazione, secondo quanto disciplinato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.».