Art. 6 Inserimento dell'art. 6-ter nella legge provinciale sui giovani 2007 1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale sui giovani 2007 e' inserito il seguente: «Art. 6-ter (Promozione di forme di coabitazione). - 1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso la promozione di forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'eta' adulta e sviluppare forme di welfare generativo. 2. I progetti possono essere sostenuti dalla Provincia, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali pubblici e privati, anche mediante la messa a disposizione di immobili. 3. Le modalita' di attuazione di questo articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.».