Art. 6 
 
                     Inserimento dell'art. 6-ter 
              nella legge provinciale sui giovani 2007 
 
  1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale sui  giovani  2007  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  6-ter  (Promozione  di  forme  di  coabitazione).  -  1.  La
Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a  favorire
l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al  nucleo  familiare
di appartenenza attraverso la promozione di forme di coabitazione che
consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione
all'eta' adulta e sviluppare forme di welfare generativo. 
  2. I progetti possono essere sostenuti dalla Provincia, dagli  enti
locali e dai rispettivi enti strumentali pubblici  e  privati,  anche
mediante la messa a disposizione di immobili. 
  3. Le modalita' di attuazione di questo articolo sono definite  con
deliberazione della Giunta provinciale.».