Art. 10 Misure straordinarie per il personale a tempo determinato 1. Per valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 la Regione, secondo quanto previsto dal piano dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, puo' bandire procedure concorsuali pubbliche, riservando fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione; b) alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato alle dipendenze della Regione almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto armi. A tal fine e' possibile sommare periodi riferiti a contratti a tempo determinato diversi, purche' relativi ad attivita' svolte o riconducibili alla medesima area e posizione economico-professionale per la quale e' indetto il concorso. 2. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato in qualita' di segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli assessori regionali.