Art. 10 
 
      Misure straordinarie per il personale a tempo determinato 
 
  1. Per valorizzare la professionalita' acquisita dal personale  con
rapporto di lavoro a tempo determinato,  nel  triennio  2018-2020  la
Regione, secondo quanto previsto dal piano  dei  fabbisogni  e  ferma
restando  la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
indicazione  della  relativa  copertura  finanziaria,  puo'   bandire
procedure concorsuali pubbliche, riservando fino ad un massimo del 50
per cento dei posti disponibili, al personale  non  dirigenziale  che
possegga tutti i seguenti requisiti: 
    a) risulti essere o essere stato in servizio dopo  il  28  agosto
2015 con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione; 
    b) alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  abbia
maturato alle dipendenze della Regione almeno tre anni di  contratto,
anche non continuativi,  negli  ultimi  otto  armi.  A  tal  fine  e'
possibile sommare periodi riferiti a contratti  a  tempo  determinato
diversi, purche' relativi ad attivita' svolte  o  riconducibili  alla
medesima area e posizione economico-professionale  per  la  quale  e'
indetto il concorso. 
  2. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato in
qualita' di segretario e di addetto alle segreterie del Presidente  e
degli assessori regionali.