Art. 2 Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale 1. Al fine di rafforzarne il profilo di alta formazione duale, la Provincia autonoma di Trento puo' organizzare, in collaborazione con i comuni della provincia medesima, un'edizione sperimentale del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, che preveda l'effettuazione del periodo di esperimento pratico attraverso l'inserimento lavorativo a tempo determinato presso un comune della provincia, senza oneri per la Regione limitatamente al periodo lavorativo; l'espletamento dell'attivita' formativa e del periodo di inserimento lavorativo e' assicurato dai comuni medesimi, che garantiscono la formazione teorica tramite il Consorzio dei comuni Trentini, qualora lo richieda il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e il Consorzio vi acconsenta. 2. La Provincia definisce con proprio provvedimento le linee guida per l'espletamento dell'attivita' di formazione, che deve articolarsi in almeno 350 ore di insegnamento teorico-pratico; il progetto presentato dal soggetto formatore, corredato del preventivo di spesa, e' sottoposto ad approvazione della Provincia, che provvede al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dietro presentazione di idonea documentazione. 3. A seguito della conclusione del corso abilitante la Provincia, su delega da parte dei comuni, indice una procedura concorsuale unica, aperta ai soggetti in possesso dell'abilitazione regionale all'esercizio delle funzioni segretarili, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura delle sedi segretariali di IV classe che risultino vacanti dalla data di approvazione del bando per il corso di abilitazione di cui al comma 1 al termine di scadenza della graduatoria medesima. Nei termini di validita', la graduatoria potra' essere utilizzata ai fini degli incarichi di reggenza o supplenza previsti dall'art. 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, secondo le modalita' previste dalle linee guida di cui al comma 2, salva la disponibilita' dei soggetti ivi collocati.