Art. 2 
 
          Organizzazione del corso abilitante alle funzioni 
            di segretario comunale in forma sperimentale 
 
  1. Al fine di rafforzarne il profilo di alta formazione  duale,  la
Provincia autonoma di Trento puo' organizzare, in collaborazione  con
i comuni della provincia medesima, un'edizione sperimentale del corso
abilitante  alle  funzioni  di  segretario  comunale,   che   preveda
l'effettuazione  del  periodo  di  esperimento   pratico   attraverso
l'inserimento lavorativo a tempo determinato presso un  comune  della
provincia, senza  oneri  per  la  Regione  limitatamente  al  periodo
lavorativo; l'espletamento dell'attivita' formativa e del periodo  di
inserimento  lavorativo  e'  assicurato  dai  comuni  medesimi,   che
garantiscono la formazione teorica tramite il  Consorzio  dei  comuni
Trentini, qualora lo richieda il Consiglio delle autonomie locali  di
cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7  e  il  Consorzio  vi
acconsenta. 
  2. La Provincia definisce con proprio provvedimento le linee  guida
per l'espletamento dell'attivita' di formazione, che deve articolarsi
in almeno  350  ore  di  insegnamento  teorico-pratico;  il  progetto
presentato dal soggetto formatore, corredato del preventivo di spesa,
e' sottoposto  ad  approvazione  della  Provincia,  che  provvede  al
rimborso della spesa effettivamente sostenuta dietro presentazione di
idonea documentazione. 
  3. A seguito della conclusione del corso abilitante  la  Provincia,
su delega da parte  dei  comuni,  indice  una  procedura  concorsuale
unica, aperta ai soggetti  in  possesso  dell'abilitazione  regionale
all'esercizio delle funzioni segretarili, finalizzata alla formazione
di una graduatoria per la copertura delle  sedi  segretariali  di  IV
classe che risultino vacanti dalla data di approvazione del bando per
il corso di abilitazione di cui al comma 1  al  termine  di  scadenza
della graduatoria medesima. Nei termini di validita', la  graduatoria
potra' essere utilizzata  ai  fini  degli  incarichi  di  reggenza  o
supplenza previsti dall'art. 163 della legge regionale 3 maggio 2018,
n. 2, secondo le modalita' previste dalle linee guida di cui al comma
2, salva la disponibilita' dei soggetti ivi collocati.