Art. 5 Incarichi dirigenziali 1. Nell' ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture o razionalizzazione di servizi dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale, ovvero di enti dipendenti dalla Regione e di societa' controllate, disposti anche in virtu' degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, e' consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati di concerto tra loro. Il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilita' di incarichi. 2. Il termine degli incarichi di cui al comma 1 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non puo' comunque superare i tre anni. 3. Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.