Art. 5 
 
                       Incarichi dirigenziali 
 
  1. Nell' ambito di processi di riorganizzazione e  accorpamento  di
strutture  o  razionalizzazione   di   servizi   dell'amministrazione
regionale, provinciale o comunale, ovvero di  enti  dipendenti  dalla
Regione e di societa' controllate, disposti  anche  in  virtu'  degli
indirizzi contenuti nella normativa statale in materia  di  revisione
della spesa pubblica, e' consentito il temporaneo cumulo di incarichi
dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione
deliberati di concerto tra  loro.  Il  conferimento  degli  incarichi
avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di
impieghi e di incompatibilita' di incarichi. 
  2. Il termine degli incarichi di cui al comma  1  coincide  con  le
tempistiche di realizzazione  delle  azioni  di  riorganizzazione  ed
accorpamento e non puo' comunque superare i tre anni. 
  3. Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni
per diversi incarichi per lo stesso soggetto.