Art. 6 Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 «Determinazione delle indennita' spettanti ai membri della Giunta regionale» 1. L' art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e' cosi' sostituito: «Art. 8 - 1. La Regione rimborsa, su richiesta e presentazione delle necessarie documentazioni, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dal Presidente della Regione, vicepresidente, dagli assessori regionali e dai loro delegati per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili nei quali sono stati coinvolti per fatti o cause connessi all' adempimento del mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni nel caso di conclusione del giudizio con sentenza passata in giudicato che escluda responsabilita' dell'interessato. 2. Il rimborso delle spese di cui al comma l e' limitato a quelle sostenute dall'interessato per un solo difensore, per l'eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico. Dalle spese devono essere detratte le somme acquisite dall'interessato dalle controparti in giudizio e da quanto eventualmente ottenuto da assicurazione. 3. Il rimborso delle spese e' dovuto anche nel caso in cui l'interessato sia stato prosciolto in istruttoria o abbia usufruito di amnistia intervenuta prima di esaurito accertamento giudiziale del reato o nel caso in cui le procedure civile, penale, amministrativa e contabile si concludano senza ricognizione definitiva di alcuna responsabilita' a seguito di condono o prescrizione o archiviazione. Il rimborso delle spese e' dovuto anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali. 4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche ai dipendenti della Regione. 5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche a soggetti esterni alla Regione, in qualita' di membri di commissioni, comitati o altri organi istituiti presso la Regione.». 2. L' art. 15 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4 e successive modificazioni, e' abrogato.