Art. 6 
Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979,  n.
  5 «Determinazione delle indennita' spettanti ai membri della Giunta
  regionale» 
  1. L' art. 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e'  cosi'
sostituito: 
    «Art. 8 - 1. La Regione rimborsa, su  richiesta  e  presentazione
delle necessarie documentazioni,  le  spese  legali,  peritali  e  di
giudizio sostenute  dal  Presidente  della  Regione,  vicepresidente,
dagli assessori regionali e  dai  loro  delegati  per  la  difesa  in
giudizi civili, penali, amministrativi e  contabili  nei  quali  sono
stati coinvolti per fatti  o  cause  connessi  all'  adempimento  del
mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni nel caso  di
conclusione del  giudizio  con  sentenza  passata  in  giudicato  che
escluda responsabilita' dell'interessato. 
  2. Il rimborso delle spese di cui al comma l e' limitato  a  quelle
sostenute dall'interessato per un  solo  difensore,  per  l'eventuale
domiciliatario e per un consulente tecnico. Dalle spese devono essere
detratte le somme acquisite  dall'interessato  dalle  controparti  in
giudizio e da quanto eventualmente ottenuto da assicurazione. 
  3. Il rimborso  delle  spese  e'  dovuto  anche  nel  caso  in  cui
l'interessato sia stato prosciolto in istruttoria o  abbia  usufruito
di amnistia intervenuta prima di esaurito accertamento giudiziale del
reato o nel caso in cui le procedure civile, penale, amministrativa e
contabile si  concludano  senza  ricognizione  definitiva  di  alcuna
responsabilita' a seguito di condono o prescrizione o  archiviazione.
Il rimborso delle spese e' dovuto anche in caso  di  accertamento  di
colpa lieve, di  compensazione  di  spese  e  di  liquidazione  delle
medesime in misura inferiore a quelle dovute, in  base  alle  tariffe
professionali. 
  4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche  ai  dipendenti
della Regione. 
  5. Le disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  a
soggetti esterni alla Regione, in qualita' di membri di  commissioni,
comitati o altri organi istituiti presso la Regione.». 
  2. L' art. 15  della  legge  regionale  17  maggio  2011,  n.  4  e
successive modificazioni, e' abrogato.