Art. 7 
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 «Norme in materia
  di  bilancio   e   contabilita'   della   Regione»   e   successive
  modificazioni 
  1.  Alla  legge  regionale  15  luglio  2009,  n.  3  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel comma 2 dell' art. 13-ter dopo le parole: «primo  anno  di
legislatura,»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:   «oppure,   ove
precedente, alla legge di variazione di bilancio,» ed e' aggiunto  in
fine il seguente periodo: «Resta ferma la possibilita' di inserire le
disposizioni indicate dall'art. 9 nella legge di assestamento o nella
legge di variazione di bilancio.»; 
    b) dopo l' art. 13-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-quater (Utilizzo dell'avanzo di amministrazione). - 1.  In
applicazione  dell'  art.  79  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione autonoma  Trentino-Alto
Adige/Südtirol   include   tra   le   entrate   finali,    ai    fini
dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n.  243,  anche  quelle  ascrivibili  all'utilizzo   dell'avanzo   di
amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello
schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.»; 
  c) l'art. 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Conti giudiziali). - 1. Presentano il conto giudiziale  i
soggetti tenuti a farlo in base alla  vigente  normativa  statale  in
materia, con le modalita' da questa previste. 
  2. Gli agenti che vi sono tenuti  presentano  il  conto  giudiziale
entro sessanta giorni dalla chiusura  dell'esercizio  finanziario  o,
comunque, dalla cessazione della gestione.  Il  conto  e'  depositato
presso la sezione giurisdizionale territorialmente  competente  della
Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione  ai  sensi  del
comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 in materia di agenti della riscossione. 
  3. Il conto e' presentato all'ufficio competente per  il  controllo
contabile, che effettua il  controllo  amministrativo  e  inoltra  la
documentazione al Collegio dei revisori dei conti per  l'acquisizione
della  relativa  relazione.  Successivamente  all'acquisizione  della
relazione, il responsabile  della  struttura  competente  in  materia
finanziaria parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte
dei conti ai sensi del comma 2. 
  4. Per l' attivita' svolta dal Collegio dei revisori dei  conti  ai
sensi del presente articolo non  compete  alcun  compenso  aggiuntivo
rispetto a quello stabilito con la deliberazione di nomina.»; 
  d) dopo il comma 2 dell'art. 34-quater e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. - Qualora il Consiglio  regionale  non  nomini  un  proprio
organo di revisione ed il Collegio svolga le  funzioni  di  cui  all'
art.  34-ter  anche  per  il  Consiglio,  nelle  quali  si  intendono
ricompresi anche i visti di conformita'  per  l'utilizzo  di  crediti
fiscali, ai componenti del Collegio  spetta  un  compenso  aggiuntivo
pari al 20 per cento del compenso stabilito con la  deliberazione  di
nomina.». 
  2. L'art. 22 della legge regionale  15  luglio  2009,  n.  3,  come
sostituito dal comma 1 lettera c)  trova  applicazione  per  i  conti
riferiti all'esercizio finanziario 2018 e successivi. 
  3. La disposizione di cui al comma l lettera d) trova  applicazione
a decorrere dal 1° luglio 2018. 
  4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 lettera  d)  e
del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per
l'esercizio 2018 e in euro 20.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019,
trovano copertura  negli  stanziamenti  della  Missione  01  «Servizi
istituzionali,  generali  e  di  gestione»   Programma   01   «Organi
istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti».