Art. 7 Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 «Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione» e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 2 dell' art. 13-ter dopo le parole: «primo anno di legislatura,» sono aggiunte le seguenti parole: «oppure, ove precedente, alla legge di variazione di bilancio,» ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta ferma la possibilita' di inserire le disposizioni indicate dall'art. 9 nella legge di assestamento o nella legge di variazione di bilancio.»; b) dopo l' art. 13-ter e' inserito il seguente: «Art. 13-quater (Utilizzo dell'avanzo di amministrazione). - 1. In applicazione dell' art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol include tra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»; c) l'art. 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Conti giudiziali). - 1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalita' da questa previste. 2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto e' depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di agenti della riscossione. 3. Il conto e' presentato all'ufficio competente per il controllo contabile, che effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della relativa relazione. Successivamente all'acquisizione della relazione, il responsabile della struttura competente in materia finanziaria parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2. 4. Per l' attivita' svolta dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi del presente articolo non compete alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello stabilito con la deliberazione di nomina.»; d) dopo il comma 2 dell'art. 34-quater e' aggiunto il seguente: «2-bis. - Qualora il Consiglio regionale non nomini un proprio organo di revisione ed il Collegio svolga le funzioni di cui all' art. 34-ter anche per il Consiglio, nelle quali si intendono ricompresi anche i visti di conformita' per l'utilizzo di crediti fiscali, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con la deliberazione di nomina.». 2. L'art. 22 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, come sostituito dal comma 1 lettera c) trova applicazione per i conti riferiti all'esercizio finanziario 2018 e successivi. 3. La disposizione di cui al comma l lettera d) trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 lettera d) e del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 20.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, trovano copertura negli stanziamenti della Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti».