Art. 8 Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 «Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari» e successive modificazioni e integrazioni ed ulteriori disposizioni in materia di personale 1. All'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2019»; b) nel comma 1-bis la cifra «50» e' sostituita dalla cifra «70» e le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2019». 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni, la Regione procede progressivamente, fino al limite indicato e concordato quale standard di funzionalita' nell'ambito della definizione degli accordi pluriennali di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, all'assunzione a tempo indeterminato di personale da destinare agli uffici giudiziari del distretto. 3. Fermo restando quanto disposto al comma 2 per il personale degli uffici giudiziari, a decorrere dall'anno 2019 le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono essere effettuate in numero corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dall'anno 2018, nel limite del costo complessivo del personale cessato dal servizio. Tale limitazione non si applica alle assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 270.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 800.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 02 «Giustizia» Programma 01 «Uffici giudiziari», Titolo 1 «Spese correnti».