Art. 8 
Modifiche alla legge regionale 17  marzo  2017,  n.  4  «Disposizioni
  urgenti concernenti la delega di funzioni  riguardanti  l'attivita'
  amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici  giudiziari»
  e successive modificazioni e integrazioni ed ulteriori disposizioni
  in materia di personale 
  1. All'art. 1 della legge  regionale  17  marzo  2017,  n.  4  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma  1  le  parole  «fino  al  31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2019»; 
    b) nel comma 1-bis la cifra «50» e' sostituita dalla cifra «70» e
le parole «fino al 31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  parole
«fino al 31 dicembre 2019». 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale
17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni,  la  Regione  procede
progressivamente, fino al limite indicato e concordato quale standard
di  funzionalita'  nell'ambito  della   definizione   degli   accordi
pluriennali di cui all'art. 1  comma  7  del  decreto  legislativo  7
febbraio  2017,  n.  16,  all'assunzione  a  tempo  indeterminato  di
personale da destinare agli uffici giudiziari del distretto. 
  3. Fermo restando quanto disposto al comma 2 per il personale degli
uffici giudiziari,  a  decorrere  dall'anno  2019  le  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato possono essere effettuate  in  numero
corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi a  decorrere
dall'anno 2018,  nel  limite  del  costo  complessivo  del  personale
cessato dal servizio. Tale limitazione non si applica alle assunzioni
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per  il  diritto  al
lavoro dei disabili». 
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro  270.000,00  per  l'esercizio  2018  e  in  euro
800.000,00 a decorrere  dall'esercizio  2019,  si  provvede  mediante
corrispondenti  integrazioni  di  stanziamento  sulla   Missione   02
«Giustizia»  Programma  01  «Uffici  giudiziari»,  Titolo  1   «Spese
correnti».