Art. 9 Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 «Norme urgenti in materia di personale» e successive modificazioni 1. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con regolamento vengono definite le modalita' di accesso all'impiego, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro di giovani da 18 a 32 anni; il limite dell'eta' anagrafica e' riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Durante il biennio di cui al precedente periodo i giovani e le giovani, oltre ad espletare le mansioni pertinenti al proprio profilo professionale e posizione economico-professionale, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento. Per ragioni di economia procedurale la Regione puo' utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi del presente comma, nel corso del periodo di validita', per la stipula di contratti di formazione lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei. Le assunzioni con contratto a termine con finalita' formative possono essere disposte nel limite massimo del 10 per cento e minimo del 5 per cento del numero totale dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato.».