Art. 9 
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 «Norme urgenti in
  materia di personale» e successive modificazioni 
  1. All'art. 5 della legge regionale 21  luglio  2000,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Con regolamento vengono definite le modalita' di  accesso
all'impiego, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro di
giovani da 18 a 32 anni; il limite dell'eta' anagrafica  e'  riferito
esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande previsto dal relativo bando  di  concorso.  Durante  il
biennio di cui al precedente periodo i giovani e le giovani, oltre ad
espletare le mansioni pertinenti al proprio profilo  professionale  e
posizione economico-professionale, dovranno seguire appositi corsi di
formazione, di aggiornamento e di  perfezionamento.  Per  ragioni  di
economia  procedurale  la  Regione  puo'  utilizzare  le  graduatorie
formate  all'esito  delle   procedure   concorsuali   per   l'accesso
all'impiego ai sensi del presente comma, nel  corso  del  periodo  di
validita', per la stipula di contratti di  formazione  lavoro  con  i
soggetti non vincitori risultati idonei. Le assunzioni con  contratto
a termine con finalita' formative possono essere disposte nel  limite
massimo del 10 per cento e minimo del 5 per cento del  numero  totale
dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato.».