Art. 10 
 
                        Autonomia finanziaria 
 
  1. Le entrate delle scuole  professionali  comprendono,  in  quanto
spettanti ai sensi della normativa vigente: 
    a) le assegnazioni della provincia; 
    b) le assegnazioni dei comuni; 
    c) le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e  i
contributi degli alunni e delle alunne; 
    d) i costi dei corsi pagati da privati, imprese ed enti  pubblici
e privati che fruiscono dell'offerta di aggiornamento professionale; 
    e) i contributi  di  altri  enti  e  istituzioni,  di  imprese  o
privati; 
    f) i proventi derivanti da  convenzioni  stipulate  dalle  scuole
professionali ovvero da alienazioni di beni disponibili; 
    g) donazioni, eredita' e legati, proventi ed erogazioni liberali; 
    h) ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo. 
  2.  Le  assegnazioni   della   provincia   per   il   finanziamento
dell'attivita' scolastica sono distinte in assegnazioni  ordinarie  e
straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla  base  di  criteri
fissati dalla Giunta provinciale. 
  3. La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie  sulla
base di parametri oggettivi per  la  determinazione  dei  fabbisogni,
tenendo conto della entita' e complessita' della singola scuola. 
  4. Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di
spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti  di  particolare
complessita'. 
  5. La provincia garantisce a  tutte  le  scuole  professionali  una
dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento
dell'attivita' scolastica. 
  6. Le assegnazioni ordinarie della provincia sono attribuite  senza
altro  vincolo  di   destinazione   che   quello   dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento  delle  attivita'  di  istruzione,  di
formazione e di orientamento. 
  7. Ai fini del perseguimento  dell'efficienza  o  dell'economicita'
della gestione delle risorse  finanziarie,  la  rispettiva  direzione
istruzione e formazione  puo'  assumere  direttamente  singole  spese
connesse  allo  svolgimento  dell'attivita'  scolastica.  Inoltre  la
provincia provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla
dotazione delle  infrastrutture  informatiche  ed  energetiche  delle
scuole professionali.