Art. 11 
 
                Valutazione del lavoro dei dirigenti 
 
  1. La valutazione del lavoro dei o delle dirigenti si orienta  agli
obiettivi e all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa
nonche'  al  profilo  professionale  dei  o  delle  dirigenti.   Essa
comprende  la  valutazione  del  servizio  in  anno  di  prova  e  la
valutazione del servizio annuale. 
  2. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione sono  da
considerare i seguenti ambiti: 
  a) competenze gestionali ed organizzative; 
  b) competenze nell'ambito  della  gestione  e  dello  sviluppo  del
personale; 
  c) contributo al miglioramento del successo formativo e  scolastico
degli alunni e delle alunne; 
  d)  creazione  di  offerte  per  l'aggiornamento  e  la  formazione
professionale continua per  persone  adulte  e  cooperazione  con  la
competente  direzione  provinciale  nella   formazione   di   maestro
artigiano; 
  e) promozione della partecipazione e della  collaborazione  tra  le
diverse componenti della comunita' scolastica e dei rapporti  con  il
contesto sociale e scolastico; 
    f)  processi  e  misure   di   miglioramento   conseguenti   alla
valutazione interna ed esterna. 
  3. Il direttore/la direttrice provinciale competente provvede  alla
valutazione del servizio. A tal fine trovano applicazione le seguenti
disposizioni: 
    a) la valutazione del servizio in anno di prova si  riferisce  al
primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2; 
    b) la valutazione del servizio  annuale  e'  una  valutazione  in
itinere. 
  4. Su richiesta del o della dirigente, il  direttore/la  direttrice
provinciale competente puo' approvare anche una forma di  valutazione
alternativa per la valutazione del servizio annuale. 
  5. Le direzioni provinciali competenti definiscono, con riferimento
alle loro diverse realta', gli indicatori e i dettagli operativi  per
la valutazione del servizio.