Art. 11 Valutazione del lavoro dei dirigenti 1. La valutazione del lavoro dei o delle dirigenti si orienta agli obiettivi e all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa nonche' al profilo professionale dei o delle dirigenti. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova e la valutazione del servizio annuale. 2. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti: a) competenze gestionali ed organizzative; b) competenze nell'ambito della gestione e dello sviluppo del personale; c) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne; d) creazione di offerte per l'aggiornamento e la formazione professionale continua per persone adulte e cooperazione con la competente direzione provinciale nella formazione di maestro artigiano; e) promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e scolastico; f) processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna. 3. Il direttore/la direttrice provinciale competente provvede alla valutazione del servizio. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2; b) la valutazione del servizio annuale e' una valutazione in itinere. 4. Su richiesta del o della dirigente, il direttore/la direttrice provinciale competente puo' approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale. 5. Le direzioni provinciali competenti definiscono, con riferimento alle loro diverse realta', gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.