Art. 13 
 
         Finalita' e principi generali della partecipazione 
 
  1. Per realizzare  la  partecipazione  nelle  scuole  professionali
vengono istituti, nel rispetto dell'autonomia  delle  scuole  stesse,
gli organi collegali secondo le disposizioni  generali  del  presente
regolamento. 
  2. Le scuole professionali, quali  ambienti  di  apprendimento,  di
fiducia reciproca e di democrazia vissuta, consentono agli  alunni  e
alle alunne di apprendere, attraverso esperienze,  la  partecipazione
ai processi decisionali e l'assunzione di corresponsabilita'.  A  tal
fine creano i presupposti per un clima di fiducia e per  un  processo
decisionale democratico, anche a livello istituzionale,  coinvolgendo
tutti i soggetti interessati alla vita  della  scuola  professionale,
nella partecipazione al compito formativo.