Art. 14 
 
                        Autonomia statutaria 
 
  1. Alle scuole professionali e' riconosciuta l'autonomia statutaria
quale  manifestazione  del  potere  di   regolamentare   la   propria
organizzazione e il proprio funzionamento. In tal  senso,  le  scuole
professionali disciplinano, nel rispetto delle disposizioni  generali
di cui al presente regolamento, con proprio statuto l'istituzione, la
composizione e il funzionamento degli organi scolastici,  nonche'  le
forme e le modalita' di partecipazione  della  comunita'  scolastica.
Inoltre, lo statuto definisce, per i percorsi  di  apprendistato,  le
forme  e  le  modalita'  di  partecipazione  dei  formatori  e  delle
formatrici. Lo statuto si orienta  allo  statuto  tipo  (allegato  A)
messo a disposizione alle scuole.