Art. 17 Consiglio di istituto 1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attivita' della scuola professionale. In particolare: a) redige, approva e modifica lo statuto, comprese le modalita' di elezione nonche' la sostituzione dei propri componenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; b) approva il piano triennale dell'offerta formativa; c) approva il budget economico e il budget degli investimenti; d) approva il bilancio di esercizio; e) delibera il regolamento di istituto; f) approva direttive per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni; g) esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute da disposizioni provinciali. 2. Il consiglio di istituto rimane in carica tre anni scolastici ed e' rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza. 3. La composizione del consiglio di istituto e' fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri: a) il o la dirigente e' membro di diritto; b) il numero delle rappresentanze elette dagli alunni e dalle alunne nonche' dai genitori corrisponde al numero delle rappresentanze elette dal personale docente; c) una o un rappresentante della segreteria della scuola professionale e' membro di diritto; d) il consiglio puo' essere integrato da ulteriori persone che non hanno diritto di voto; e) il consiglio e' composto da almeno otto membri. 4. Il consiglio di istituto e' presieduto da un componente, eletto nel suo seno; in caso di parita' di voto prevale il voto del o della presidente. 5. Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonche' l'utilizzo delle risorse finanziarie.