Art. 17 
 
                        Consiglio di istituto 
 
  1. Il consiglio  di  istituto  ha  compiti  di  indirizzo  generale
dell'attivita' della scuola professionale. In particolare: 
    a) redige, approva e modifica lo statuto, comprese  le  modalita'
di elezione nonche' la sostituzione dei  propri  componenti,  con  la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; 
    b) approva il piano triennale dell'offerta formativa; 
    c) approva il budget economico e il budget degli investimenti; 
    d) approva il bilancio di esercizio; 
    e) delibera il regolamento di istituto; 
    f) approva direttive per la stipula di  contratti  e  convenzioni
con soggetti esterni; 
    g)  esercita  tutte  le  ulteriori   funzioni   riconosciute   da
disposizioni provinciali. 
  2. Il consiglio di istituto rimane in carica tre anni scolastici ed
e' rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza. 
  3. La composizione del  consiglio  di  istituto  e'  fissata  dallo
statuto, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) il o la dirigente e' membro di diritto; 
    b) il numero delle rappresentanze elette  dagli  alunni  e  dalle
alunne   nonche'   dai   genitori   corrisponde   al   numero   delle
rappresentanze elette dal personale docente; 
    c)  una  o  un  rappresentante  della  segreteria  della   scuola
professionale e' membro di diritto; 
    d) il consiglio puo' essere integrato da  ulteriori  persone  che
non hanno diritto di voto; 
    e) il consiglio e' composto da almeno otto membri. 
  4. Il consiglio di istituto e' presieduto da un componente,  eletto
nel suo seno; in caso di parita' di voto prevale il voto del o  della
presidente. 
  5. Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte  del  consiglio
di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda  il  budget
economico, il budget degli investimenti e il  bilancio  di  esercizio
nonche' l'utilizzo delle risorse finanziarie.