Art. 18 
 
                              Dirigente 
 
  1. Il o la dirigente assicura la  gestione  unitaria  della  scuola
professionale, ne ha la legale rappresentanza ed  e'  titolare  delle
relazioni sindacali. Il o la dirigente e' il superiore del  personale
assegnato alla scuola professionale dalla provincia. 
  2. Il o la dirigente promuove  gli  interventi  per  assicurare  la
qualita'  dei  processi  formativi,  le   migliori   condizioni   per
l'apprendimento  e  la  collaborazione   delle   risorse   culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'attuazione
del diritto di  alunni  e  alunne  all'apprendimento,  per  l'accesso
all'aggiornamento  e  alla  formazione  professionale  continua   per
persone adulte nonche' alla  formazione  di  maestro  artigiano,  per
l'esercizio della liberta' d'insegnamento, intesa anche come liberta'
di ricerca e innovazione metodologico-didattica,  e  per  l'esercizio
della liberta' educativa delle famiglie in quanto diritto primario. 
  3.  Nel  rispetto  delle   competenze   degli   organi   collegiali
scolastici,  spettano  al  o  alla  dirigente  autonomi   poteri   di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse  umane.
In  conformita'  al  piano  triennale  dell'offerta  formativa,  alle
disposizioni  vigenti  ed  ai  principi  e  criteri   stabiliti   con
contrattazione collettiva, il o la dirigente attribuisce al personale
della scuola le funzioni da svolgere. 
  4. Il o la dirigente puo' nominare, ove  ritenuto  necessario,  per
ogni classe un o  una  insegnante  capo  classe,  le  cui  competenze
vengono regolate nello statuto della scuola. 
  5.  In  base  ai  criteri  generali  deliberati  dal  consiglio  di
istituto, il o la dirigente  definisce  l'orario  di  servizio  della
scuola,  l'orario  di  apertura   al   pubblico   e   l'articolazione
dell'orario contrattuale  di  lavoro  del  personale  scolastico,  in
relazione alle esigenze funzionali della scuola. 
  6. Il o  la  dirigente  organizza  l'attivita'  scolastica  secondo
criteri di efficienza ed efficacia formative ed e'  responsabile  dei
risultati. 
  7. Il o la dirigente promuove la formazione di maestro artigiano  e
mette a disposizione, secondo le disponibilita', locali della  scuola
per la formazione di maestro artigiano. 
  8. Al o alla dirigente compete l'autorizzazione all'uso dei  locali
scolastici per le attivita' extrascolastiche. 
  9. Il o la dirigente assume tutti  i  provvedimenti  relativi  alla
gestione del patrimonio e, in base al budget economico  e  al  budget
degli investimenti approvato dal consiglio di  istituto,  dispone  in
ordine all'impiego  dei  mezzi  finanziari  per  quanto  concerne  le
attivita' di competenza della scuola professionale. Nello svolgimento
di questi compiti il o la dirigente osserva i criteri e le  modalita'
determinati dal consiglio di istituto. 
  10. Il o la dirigente e' autorizzato/autorizzata  ad  adottare,  in
caso di urgenza, i  provvedimenti  di  ordinaria  amministrazione  di
competenza del consiglio di  istituto;  tali  provvedimenti  sono  da
sottoporsi, per la ratifica, al  consiglio  nella  sua  prima  seduta
successiva. 
  11.  Il  o  la  dirigente  esercita  tutte  le  ulteriori  funzioni
riconosciute dalle disposizioni provinciali.