Art. 19 
 
                        Collegio dei docenti 
 
  1. Il collegio dei docenti  e'  competente  per  la  progettazione,
l'elaborazione e l'attuazione delle attivita' educative e  didattiche
sulla base delle vigenti disposizioni provinciali. 
  2. Il collegio dei  docenti  e'  composto  da  tutto  il  personale
docente della scuola e dal o dalla dirigente, che lo presiede; il suo
voto prevale in caso di parita'. Lo statuto definisce quali ulteriori
soggetti    della    scuola,    aventi    compiti     educativi     e
didattico-pedagogici nell'ambito dell'insegnamento, fanno  parte  del
collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.