Art. 19 Collegio dei docenti 1. Il collegio dei docenti e' competente per la progettazione, l'elaborazione e l'attuazione delle attivita' educative e didattiche sulla base delle vigenti disposizioni provinciali. 2. Il collegio dei docenti e' composto da tutto il personale docente della scuola e dal o dalla dirigente, che lo presiede; il suo voto prevale in caso di parita'. Lo statuto definisce quali ulteriori soggetti della scuola, aventi compiti educativi e didattico-pedagogici nell'ambito dell'insegnamento, fanno parte del collegio dei docenti e ne disciplina il diritto di voto.