Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) direzioni provinciali o direzione provinciale: la direzione provinciale competente in materia di formazione professionale della Direzione istruzione e formazione tedesca, della Direzione istruzione e formazione italiana e della Direzione istruzione, formazione e cultura ladina; b) direttore o direttrice provinciale: il direttore o la direttrice di una direzione provinciale; c) dirigente: il o la dirigente della scuola professionale.