Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: 
    a) direzioni provinciali o direzione  provinciale:  la  direzione
provinciale competente in materia di formazione  professionale  della
Direzione istruzione e formazione tedesca, della Direzione istruzione
e formazione italiana e  della  Direzione  istruzione,  formazione  e
cultura ladina; 
    b)  direttore  o  direttrice  provinciale:  il  direttore  o   la
direttrice di una direzione provinciale; 
    c) dirigente: il o la dirigente della scuola professionale.